In
riferimento alle risultanze sullo studio e lapprofondimento delle tematiche
riguardanti listituzione nellarea C di una separata area dei
professionisti-dipendenti nel pubblico impiego, cui è pervenuta recentemente la
Commissione paritetica in base allart. 37 del CCNL, non capisco bene il motivo di
esclusione dei professionisti-diplomati dal censimento delle professionalità esistenti,
per i motivi sotto specificati. Premetto che i requisiti a cui la prefata Commissione si
sta ispirando - in sede di bozza provvisoria -riguardano i dipendenti inquadrati nelle ex
qualifiche funzionali VII, VIII e IX, che espletano: a) una attività implicante
labilitazione e/o liscrizione ad albi professionali; b) una attività tecnico
scientifica e di ricerca.
E' importante tenere sempre presente che i criteri prescelti per lindividuazione
delle categorie di dipendenti aventi qualità a fare parte dellarea dei
professionisti debbano trovare il loro fondamento su presupposti giuridici individuati nel
quadro normativo vigente, che può variare da albo in albo, come, per esempio: cè
una differenza intercorrente tra lesercizio della libera professione
dellattività di lavoro autonomo di ingegnere e quella di geometra. Il primo, oltre
la progettazione di una costruzione, è abilitato allelaborazione di calcoli di
staticità, ecc.; mentre, al geometra libero professionista non è permessa
lelaborazione di calcoli.
L'art. 5 - 1° comma - del D.P.R. 26/10/1972, n° 633, definisce per "esercizio di
arti e professioni" l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ..... (non distinguendo
tra laureati e diplomati).
Nessuna differenza, invece, intercorre tra lesercizio della libera professione
dellattività di lavoro autonomo di dottore commercialista e quella di ragioniere e
perito commerciale. il D.P.R. 27/10/1953, n° 1067, ed il D.P.R. 27/10/1953, n° 1068,
rispettivamente istitutivi dei distinti albi professionali dei dottori e dei ragionieri
commercialisti, non pongono alcun distinguo in ordine alle materie trattate in sede di
espletamento della libera professione di dottore o ragioniere commercialista. La sola
differenza intercorrente tra i dottori in economia e commercio ed i ragionieri è che ai
primi è consentito insegnare nelle varie materie in scuole pubbliche, mentre ai secondi
ciò è precluso. Si consultino i provvedimenti sotto specificati:
D.P.R. n° 1067 del 27 ottobre 1953 relativo allOrdinamento della professione di
dottore commercialista. (Pubblicato nella G.U. n° 34 dell11 febbraio 1954)
Art. 1 Oggetto della Professione.-
Ai dottori commercialista è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali,
economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della
professione le seguenti attività:
lamministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
le perizie e le consulenze tecniche;
le ispezioni e le revisioni amministrative;
la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di
conti, di scritture e dogni altro documento contabile delle imprese;
i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali;
Lautorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente
gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nellalbo dei
dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella
competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che
lAmministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
Se lincarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel
provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.
Lelencazione di cui al presente articolo non pregiudica lesercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto
dellattività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e
regolamenti.
D.P.R. n° 1068 del 27 ottobre 1953 relativo allOrdinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale. (Pubblicato nella G.U. n° 34 dell11 febbraio 1954)
Art. 1 Oggetto della Professione.
A coloro che siano iscritti nellalbo dei ragionieri e periti commerciali, è
riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di
economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In particolare
formano oggetto della professione le seguenti attività:
lamministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
le perizie contabili e le consulenze tecniche;
la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di
bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
de divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione
nei giudizi di graduazione;
i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità
per riorganizzazioni aziendali;
le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in
materia contabile e amministrativa.
Lautorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente
gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali
iscritti nellalbo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella
competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la
amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.
Lelencazione di cui al presente articolo non pregiudica lesercizio di ogni
altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può formare
oggetto dellattività professionale di altre categorie di professionisti a norma di
leggi e regolamenti.
Il Registro Naz.le dei Revisori contabili è unico ed abbraccia sia i dottori come i
ragionieri commercialisti, senza distinguo alcuno.
Il decreto 30 marzo 2000, n° 162, del ministro della Giustizia, al comma 1, stabilisce
che le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentari italiani scelgono
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili coloro che abbiano esercitato
lattività di controllo legale dei conti
. almeno uno dei
sindaci
."(non puntualizzando se devono essere laureati o meno). Il comma
2 continua dicendo che: "i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al
comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato unesperienza complessiva di
almeno un triennio nellesercizio di .. (lett. c stesso comma 2 - funzioni
dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
).
Dunque sembrerebbe scontata lequiparazione tra la figura prof.le di "revisore
dei conti" e quella di "dirigente del settore pubblico".
Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554, all'art. 7, recita : il responsabile del procedimento
(di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge 109/94) per la realizzazione di lavori pubblici
è nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico (comma
1) ed "è un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della libera professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea
professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque
anni".- Il presidente dellAutorità di vigilanza sui lavori pubblici Garri, con
la determinazione n° 10/2001, rispondendo sulle modalità di nomina e le procedure del
funzionario dellamministrazione incaricato di seguire lopera pubblica (dalla
programmazione allesecuzione), puntualizza che i geometri rispondono pienamente ai
requisiti richiesti per lincarico e possono ricoprirlo anche per opere che non
rientrano nelle loro strette competenze. Vedi, per questultima precisazione, il Sole
24 Ore del 28/02/2001, pag. 16.
4. Vi sono Orientamenti giurisprudenziali che sanciscono l'illegittimità delle norme che
prevedono la generica ricostruzione
dellanzianità di servizio operata ignorando eventuali differenze di natura
giuridica dei rapporti antecedenti allinquadramento;
mentre, invece, altri che sanciscono che nella valutazione dei titoli assumono carattere
residuale i cosiddetti titoli vari, cioè
le pubblicazioni, lidoneità in precedenti concorsi, i titoli di specializzazioni
(non specificando il distinguo tra laureati e non);
ed altri ancora che dichiarino illegittima la clausola del bando che non tenga in alcun
conto o che valuti in modo trascurabile
e marginale il percorso culturale e professionale dei candidati a fronte del punteggio
previsto per le prove scritte ed orali le
quali a loro volta non possono non considerare gli aspetti strettamente collegati alle
esperienze lavorative maturate".
Si vedano, a tal riguardo, le seguenti decisioni:
Corte Costituzionale 30/10/97, n° 320: "è illegittima nei riguardi dellart.
97 Costituzione la norma che prevede la generica ricostruzione dellanzianità di
servizio operata ignorando eventuali differenze di natura giuridica dei rapporti
antecedenti allinquadramento; è altresì illegittima la norma che miri ad
inquadrare in una fascia funzionale più alta, in maniera automatica, i dipendenti in
possesso di soli requisiti che non permettono di appurare tramite la valutazione
dellattività pregresse del lavoratore lesistenza della professionalità
necessaria allo svolgimento delle mansioni superiori".
Sicilia Catania 28/04/99, n° 750: "nella valutazione dei titoli,
assumono carattere residuale i cosiddetti titoli vari, cioè le pubblicazioni,
lidoneità in precedenti concorsi, i titoli di specializzazioni, la frequenza con
profitto di corsi di perfezionamento etc., che comportano lattribuzione di un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante in base alle prove di esame sostenute e
superate; invero, i "titoli vari", detti anche titoli valutabili (anche essi di
natura culturale) rispondono allinteresse pubblico di attestare un livello di
istruzione e/o professionale superiore a quello "base" individuato dai requisiti
di ammissione e, quindi, sono funzionali alla definizione complessiva della situazione
globale del candidato, mediante la previsione di un punteggio aggiuntivo
").
Consiglio di Stato Sez. V, 14/04/2000, n° 2230: "In un concorso interno a pubblici
impieghi preordinato alla riqualificazione del personale già in servizio ai fini di una
sua collocazione ad una qualifica funzionale diversa è illegittima la clausola del bando
che non tenga in alcun conto o che valuti in modo trascurabile e marginale il percorso
culturale e professionale dei candidati a fronte del punteggio previsto per le prove
scritte ed orali le quali a loro volta non possono non considerare gli aspetti
strettamente collegati alle esperienze lavorative maturate".
Una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 (in G.U. n. 18
del 22-1-2002) - prevede che i servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso
ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999
(aventi una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi
di pianificazione e controllo nella amministrazione) dovranno accompagnarsi, oltre alla
necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione, in posizione di eguale o
maggiore responsabilità, anche di quella di persone in possesso di competenze ed
esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo,
di audit (revisione contabile) e di valutazione del top management. Come si può ben
comprendere, in questo contesto letterale e normativo sembra prescindersi dal distinguo
tra revisore contabile laureato e revisore contabile diplomato.
La Direttiva sopra citata, tra le altre cose, dispone che la nuova legislatura deve
realizzare la "valorizzazione delle professionalità più capaci", cioè in
sintonia alle esperienze lavorative più significative.
Vi sono dipendenti che, essendo in possesso di una particolare preparazione tecnica, gli
è consentito di potere svolgere la propria attività con discrezionalità ed autonomia
operativa, pur mantenendo il vincolo di subordinazione nel quadro dellassetto
organizzativo dellamministrazione di appartenenza.
A tal riguardo, giova ricordare che in sede di contrattazione decentrata del contratto
integrativo del M.I. 1998 2001 è stata omessa la valutazione dellesperienza
professionale prevista espressamente nellart. 15 del CCNNLL, lett. B, secondo
capoverso. Difatti, lart. 10 del contratto integrativo, nel prevedere i titoli e le
posizioni valutabili, omette manifestamente di inserire quanto già previsto nel predetto
articolo 15 circa "lesperienza professionale acquisita"; peraltro, il
punto 2 dellart. 10, presenta una eclatante contraddizione laddove al 3° capoverso
prima prevede che "
ogni dipendente in possesso dei requisiti previsti dal
Contratto Collettivo Nazionale" (quindi anche lesperienza professionale), e poi
ne esclude la valutazione dei titoli dimostrativi della esperienza professionale
stessa". Quando, invece, per esperienza professionale (anche alla luce dei suddetti
richiami giurisprudenziali) si intende la capacità, lorganizzazione del lavoro
anche in termini di informatizzazione dei servizi, la specialità degli incarichi
svolti allesterno e quantaltro.
una Direttiva in data 13/12/2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla "Formazione e valorizzazione del
personale delle pubbliche amministrazioni", attua uno dei postulati di cui al Dlgs.
n° 165/2001.
Lart. 40 del Dlgs. 30 marzo 2001, n° 165 2° comma nel prevedere che
per le figure professionali in posizione di elevata responsabilita', svolgenti compiti di
direzione o che comportanti liscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di
ricerca, non precisa che quei dipendenti debbano possedere il titolo di laurea.
Per quanto sopra in premessa, c'è da augurarsi che l'Agenzia di Rappresentanza Negoziale
(ARAN), Voglia rendersi sensibile di capacità di approfondimento ed analisi presso
l'autorevole Commissione paritetica sopra citata, chiedendo ogni possibile riesame
dell'argomento in questione, in guisa tale che dai prossimi rinnovi contrattuali possa
scaturire un ripensamento dei requisiti per lammissione nellarea dei
professionisti-dipendenti, che tengano in debito conto anche dei professionisti diplomati.
Ciò, al fine di non svilire la dignità professionale di tutti quei revisori dei conti
(diplomati) che abbiano svolto incarichi presso pubbliche Amministrazioni; dando prova,
con la loro pluriennale esperienza, di assumersi un elevato grado di responsabilità. Ma
anche per non "delegittimare", in certo senso, il loro operato, esautorando
(limitandola discrezionalmente ad alcune categorie di revisori) la precipua funzione
dellaccertamento amministrativo-contabile, consistente nel controllo legale dei
conti.
Intanto, nell'attesa che la presente possa fungere da cassa di risonanza verso
interlocutori che Vogliano dare un loro contributo di idee e suggerimenti - che servano
comunque e quantunque la suddetta causa per eventuali approfondimenti - auspico un
migliore ripensamento dei criteri inerenti la valutazione dei titoli, avulsa
dallingeneramento dellipotesi di disparità di trattamento giuridico
allinterno della stessa categoria di professionisti. |