|
Argomento: demansionamento
Autore: Libero Valle
Data: 29-02-04 15:38
A decorrere dal mese di gennaio 1988, non essendo né l'economo,
né il consegnatario di beni, ma nominato
con apposito decreto Agente contabile, gestisco il
servizio inerente e il
ricevimento, la custodia, la distribuzione e la resa
del conto giudiziale dei movimenti delle carte d'identità,
consegnate ai Comuni della Provincia da
quando ero una 6^ qualifica funzionale.
Il servizio presuppone, inevitabilmente, la materiale presa in
carico dei pacchi che contengono le
tessere per la custodia nell'armadio
corazzato e la successiva consegna delle
stesse ai Comuni.
Poiché già da sempre ritenevo e ritengo che le fasi procedurali
strettamente connesse al ricevimento dei
pacchi come quella della consegna delle tessere
non rientri nelle mansioni di una sesta qualifica
funzionale, a maggior ragione oggigiorno
che sono in possesso della 8^ qualifica funzionale sono
convinto che è in atto un vero e proprio demansionamento.
Quanto in narrativa è provato dal riscontro della lettura dei
seguenti profili professionali, dove, tra
l'altro, si legge:
Qualifica A1 - Ausiliario - (lavoratori
che svolgono lavori anche manuali,
comportanti: la movimentazione di fascicoli, documenti e
materiale librario, oggetti e
suppellettili, );
Qualifica B1 - Coadiutore
amministrativo-contabile - (coadiutore; operatore
di magazzino; addetto al servizio di custodia);
Qualifica B2 - Operatore
amministrativo-contabile - (collaborazione alle
operazioni di economato, di magazzino, coadiuvando
altresì l'economo ed
il consegnatario anche nelle attività di custodia dei
beni nei locali assegnati, );
Qualifica B3 - Assistente
amm.vo-contabile - (esegue operazioni di economato,
magazzino e svolge funzioni di consegnatario);
Qualifica C2 - Funzionario
amm.vo-contabile - (espleta attività ispettiva,
di revisione e controllo di dati di natura contabile ed
economico-finanziaria).
Aggiungo che da sempre, oltre il suddetto servizio, ho curato la
trattazione di molti capitoli di
bilancio, di certa complessità procedurale e normativa.
Si fa osservare quanto appresso: a) mentre l'art.
2103 del C.C. prescrive che il lavoratore
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto, a quelle che abbia successivamente acquisito, o
a quelle equivalenti alle ultime
effettivamente svolte. Tale principio, sancito per il lavoro
privato, è applicabile anche al rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni;
infatti, l'art. 2, comma secondo, D.Lgs.
165/2001 estende l'applicabilità
delle norme del codice civile in tema di lavoro privato
al pubblico impiego privatizzato.
b) A mio avviso, potendosi delineare la
fattispecie del demansionamento, verrebbe
perpetrata la lesione della libera esplicazione della
personalità del lavoratore (Corte di
Cassazione Civile, lavoro 12/11/2002 n. 15868);
c) le prefate mansioni potrebbero eventualmente coesistere
legittimamente con l'esercizio
di mansioni inferiori (riconducibili, nella specie, all'area
B od A), purché queste ultime non siano svolte con
ricorrenza e con modalità tali da svilire
la professionalità del lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez.
Lav. n. 2637/2000).
A tal riguardo, desidererei cortesemente conoscere qual è l'orientamento
di codesta testata editoriale.
Libero Valle
Rispondi a questo messaggio
Re: demansionamento
Autore: Giuseppe Porpora
Data: 02-03-04 20:54
Non so quale può essere l'orientamento della testata editoriale,
ma spero che mi permettete esprimere una
semplice riflessione.
Considerato che le funzioni di agente contabile, secondo il
giudizio di vari esperti di contabilità
pubblica che puoi trovare in vari testi pubblicati
dalle riviste specializzate, fanno parte delle competenze
attribuibili ad un dipendente con profilo
professionale di istruttore contabile, ossia categoria
"C", mi piacerebbe sapere come si può arrivare all'8°
qualifica funzionale, cioè attuale
categoria D3, e restare con il profilo professionale di agente
contabile.
L'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, che disciplina le progressioni
verticali, stabilisce che il
raggiungimento di una categoria superiore è possibile
a condizione che ci sia il posto vacante in pianta
organica e che vengano espletate le
selezioni interne per la verifica della professionalità
richiesta per il posto messo a concorso,
che non può essere quello di agente contabile,
ma di un profilo.
Successivamente all'espletamento della selezione interna e
verificato il possesso dei requisiti per
la copertura del posto messo a concorso, il vincitore
andrà a svolgere tutte le funzioni e competenze previste
dal nuovo profilo professionale,
lasciando vacante il posto con relativo profilo professionale
che aveva precedentemente.
Ho voluto avviare le suesposte considerazioni, in quanto la
questione prospettata,
sembra alquanto strana e inverosimile.
Ti saluto e scusami se non ho capito bene qual'è il tuo
problema.
Rispondi a questo messaggio
Re: demansionamento
Autore: www.ilpersonale.it
Data: 03-03-04 12:40
L'analisi della questione, così come
formulata, è corretta. Infatti, la
rilevanza della lesione del patrimonio professionale maturato da
dipendente, che possa legittimare una
richiesta di risarcimento del danno per demansionamento,
deve essere di una certa gravità. Come giustamente
osservato, la richiesta di espletamento
di mansioni inferiori a personale inquadrato in categorie
superiori è legittima purché non sostituisca,
quantitativamente e qualitativamente, l'integrale
contenuto delle mansioni ultime svolte. Nel caso, pertanto,
solo se vi è una prevalente sostituzione delle mansioni
ultime acquisite con quelle inferiori si
profila un danno per demansionamento. Se, invece,
le mansioni inferiori rappresentano l'aspetto
accessorio e complementare, e quindi
marginale, rispetto a quelle attribuite, il demansionamento non
può essere ipotizzato.
Rispondi a questo messaggio
Re: demansionamento
Autore: Libero Valle
Data: 05-03-04 15:28
In relazione a quanto sopra considerato, per una più ampia
disamina dell'argomento
in discussione, mi permetto fare osservare quanto segue:
1. l'ambito pubblicistico in cui presto
servizio è quello disciplinato dal
C.C.N.L. - Comparto Ministeri;
2. le procedure selettive per la progressione verticale
del personale dipendente sono state
attuate in ottemperanza dell'art. 10 del
C.C.N.L. Integrativo del M.I. 1998/2001,
sottoscritto il 28/06/2000; 3. il D.P.R.
4 settembre 2002, n° 254 (concernente il Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato), prevede: a-
all'art. 9, punto 1).
Gli incarichi di consegnatario sono
conferiti, per un periodo non superiore a cinque anni, al
personale inquadrato nei profili
amministrativo ovvero amministrativo-contabile -;
b- all'art. 24, punto 1).
La conservazione e la distribuzione dei modelli
delle tessere personali di riconoscimento sono affidate
ai consegnatari delle singole
amministrazioni; c-all'art. 6, punto 1)
- Gli agenti che
ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati
consegnatari i quali, in relazione alle
modalita' di gestione e di rendicontazione ed
alle conseguenziali responsabilita', assumono la veste,
rispettivamente, di agenti amministrativi
per debito di vigilanza e di agenti contabili per
debito di custodia (questi ultimi tenuti alla presentazione del
conto giudiziale, cioè il risultato di
gestione dei movimenti in entrata dei beni mobili,
di quelli in uscita e delle relative giacenze di
magazzino).
A tal proposito, desidero precisare che oltre il servizio delle
carte d'identità,
mi occupo anche della trattazione di vari capitoli di bilancio e
servizi correlati:
a) la gestione dei lavori in economia (di ordinaria e
straordinaria manutenzione) presso
stabili demaniali e privati, (ai sensi del DPR n° 384 del
20/08/2001 e D.M. del 29/04/2002),
comportanti l'emissione di ordinativi di
pagamento; l'invio
di situazioni contabili all'Amministrazione
Centrale; l'emissione
di lettere di affidamento; la corrispondenza con gli
uffici interlocutori; la trasmissione
annuale dei dati contabili per l'Anagrafe Tributaria; il
controllo dell'istruttoria
procedimentale per ciò che attiene il rispetto
delle corrette procedure di gara e delle prescritte
dichiarazioni di rito delle parti
contraenti nonché dei visti di congruità sulle offerte e di
regolare esecuzione dei lavori e delle forniture dei
rispettivi organi competenti sulle
fatture;
b) gestione delle utenze dei consumi energetici (enel - gas)
presso vari reparti;
c) gestione delle spese di soggiorno alberghiero di personale
dipendente;
d) gestione delle spese per interventi di pubblica calamità;
e) gestione dei fondi della Regione a vario titolo, la cui
istruttoria prevede l'emissione
l'invio di situazioni contabili
all'Assessorato Reg.le competente e
relativa rendicontazione dei pagamenti disposti, con particolare
rilievo alle scritture dell'irpef, irap e
le certificazioni fiscali a lavoratori
autonomi, con l'ausilio di procedure
automatizzate di mia sponte.
f) gestione dei servizio di assistenza fiscale del Personale
dipendente. Il servizio presuppone il
coordinamento di varie fasi procedimentali: 1-
predisposizione della circolare esplicativa delle
istruzioni e delle scadenze a vari uffici
distaccati; 2- raccolta e controllo formale dei Modd. 730-base,
presentati direttamente dai dipendenti; 3- raccolta dei
Modd. 730/4 dei C.A.A.F.; 4- risoluzione
dei problemi incontrati durante la fase dell'acquisizione
dei dati dagli Operatori terminalisti; 5- corrispondenza
con i C.A.A.F.; 6- corrispondenza col
Centro elettronico dell'Amm.ne Centrale
per Modd. 730 tardivi o per errori nel
rimborso dell'irpef sullo statino; 7- riscontro
delle contestazioni dei richiedenti l'assistenza fiscale
e predisposizione delle rettifiche
occorrenti; 8- corrispondenza con gli uffici di provenienza
dei dipendenti per la richiesta dei trasferimenti di sede
nella procedura
meccanizzata del 730; 9- contatti con vari uffici e col
dipendente per la richiesta di dati
mancanti o di completamento degli stessi; invio dei Modd.
730/1, con annnesso elenco nominativo dei contribuenti
all'Amm.ne finanziaria;
gestione financo degli acconti d'imposta
e dei Modelli integrativi tramite C.A.F.;
g) consegna delle carte d?identità ai Comuni della Provincia;
resa del conto giudiziale; corrispondenza
con gli organi di P.G. per l'accertamento di
presa in carico di esemplari che dovessero risultare
trafugati o contraffatti in sede di
indagini di P.G..
Quanto sopra serve a dimostrare che quanto alla qualità del
lavoro prestato, sicuramente hanno
preponderanza, nel complesso, compiti istituzionali afferenti
la qualifica istituzionale in godimento. Solo che non
risulta concepibile arguire come sia
permesso che io mi occupi anche da anni della mera
manualità delle fasi connesse alla ricezione e
conservazione dei pacchi in entrata e
parimenti della consegna dei pacchi di tessere ai Comuni,
superando financo il limite dei cinque
anni, previsto dal combinato disposto ex all'art.
9, punto 1) del D.P.R. 4 settembre 2002, n° 254 sopra
citato.
Rimango, pertanto, in attesa di cortesi osservazioni e pareri in
merito, ringraziando della gentile
attenzione.
Libero Valle
E-Mail:
libero.valle@email.it |