Preg.mi lettori, dipendenti del pubblico impiego , mi pregio sottoporre
alla cortese attenzione delle SS.LL. un mio articolo, dal titolo "CONSIDERAZIONI SU
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELLINTERNO 1998-2001", pubblicato
recentemente sulla Rivista di Legislazione e Giurisprudenza "NUOVA RASSEGNA"
(n° 15 del 1° agosto 2001), che mi ha impegnato a lungo e adesso ho il piacere di
compiegare alla presente.
Larticolo vuole offrire uno spunto di riflessione su alcune
limitazioni, offerte dai criteri di valutazione, che sono stati individuati dalle
Rappresentanze sindacali per la progressione di carriera del pubblico dipendente, che, a
parere dello scrivente, sanciscono il fallimento di una parte della riforma in atto della
Pubblica Amministrazione. Si sarà notato, infatti, come il processo di aziendalizzazione,
(voluto dai ministri alla Funzione Pubblica, primo fra tutti dallOn.le Giannini e,
successivamente, dagli On.li Sabino Cassese; Giuliano Urbani; Franco Bassanini; Franco
Frattini), conformemente allo spirito innovativo che doveva cavalcare la fase di
transizione dal vecchio al nuovo regime, voluto dal Dlgs. 29/93 (come modificato dal Dlgs.
80/98 e poi dal Dlgs 30/03/2001, n° 165), avrebbe dovuto produrre una riforma del
Pubblico Impiego, ispirata contestualmente agli strumenti della flessibilità nella
gestione del personale, anche alla valorizzazione della professionalità e produttività
individuale. Una riforma meglio ancora, votata alla efficienza in quanto connotata dalla
meritocrazia. Quella secondo cui agli uffici ed alle cariche si accede grazie a delle
apposite selezioni mirate, in base ad un percorso formativo che vede "crescere"
il dipendente nel settore di appartenenza nonché alle virtù ed alle vocazioni da questi
dimostrate nellespletamento delle attribuzioni disimpegnate; guardando anche al curriculum
vitae nellarco lavorativo dello stesso. Cioè, tenendo conto perlopiù di sue
eventuali qualificazioni: particolarmente se riconducibili alle abilitazioni
allesercizio della libera professione. Non esclusa la valutazione di eventuali
pubblicazioni con rilevante interesse sul piano scientifico.
Al contrario, invece, è accaduto che, se da un lato
lorganizzazione interna degli uffici è stata affidata allistituto della
contrattazione collettiva di lavoro, che predilige la formazione di atti di diritto
privato (*), ai sensi dellart. 4 comma 2 del Dlgs. 29/93, rafforzando
quindi il potere di intervento del sindacato (**), dallaltro, non si può fare a
meno di assistere allintroduzione di elementi di discrezionalità, che potrebbero
aver minato, a mio parere, i principi giuridici riguardanti la formazione e
lelevazione professionale del lavoratore (art. 35 2° comma Cost.). Ma
anche i principi sullobbligo di imparzialità e di uguaglianza, voluti dagli artt.
97 e 3 della Costituzione, avendo creato discriminazione tra dipendenti pari grado, assunti
con lo stesso concorso.
Intendo riferirmi alla perpetuazione degli automatismi di anzianità di
servizio, che hanno favorito lascesa a nuove posizioni di inquadramento in ruolo
(giuridico ed economico), ed alla valutazione del titolo di studio di laurea, rifiutando
la regola delle procedure concorsuali. Quando, in alternativa, si sarebbe potuto
esercitare la leva di un training del dipendente (di qualunque dipendente), da
sottoporre ad un giudizio di merito di Commissioni di esperti, appositamente formate.
Mentre, si è preferito legittimare, in tal guisa, la causa dellegualitarismo
indiscriminato (cioè a qualunque laureato, pur se assunto col diploma, viene
concesso di andare avanti), a discapito del rispetto del diritto di uguaglianza tra
lavoratori che operano nella stessa area contrattuale di quei colleghi "premiati
dalla riqualificazione". Nel medesimo tempo, quei colleghi esclusi possono, altresì,
fregiarsi di essere destinatari di cospicue responsabilità nominali, connesse alla
gestione dei propri servizi.
La personalizzazione delle procedure, che taluni hanno apportato
autonomamente anche servendosi della meccanizzazione - alla organizzazione del
proprio ufficio, divenendo - in breve tempo - appassionati del foglio elettronico
"excel" o con lutilizzo dei "database di access", unitamente
allapporto del bagaglio di proprie conoscenze tecnico-specialistiche, sono alcuni
degli esempi di standard di qualità raggiunti durante la carriera. Ed i cui risultati si
sono tradotti in termini di velocizzazione dellistruttoria procedimentale, in
risposta ad una istanza di buon andamento dellazione amministrativa (cfr. art. 97
Cost.). Allopposto, ahimè, sono stati riproposti schemi e procedure garantiste,
strutturate ancora secondo modelli di tipo pubblicistico.
La riqualificazione in atto (D.M. 14/09/2001), paradossalmente, ha
prodotto ancora una volta situazioni in cui colleghi pari grado (collaboratori
amministrativi), fino ad oggi inseriti nellarea amministrativa ed in quanto muniti
del titolo di laurea specifica (per es., economia e commercio) potranno transitare
nellarea contabile con la qualifica di direttore amm.vo-contabile; senza esperienza
alcuna nel campo; in un settore complesso. Saltando, dun tratto, di due gradi, dal
7° al 9° livello retributivo, la posizione in godimento. Acquisendo precedenza su quei
colleghi che si sono impegnati in ragioneria al meglio delle loro forze ed in possesso di
altrettanti titoli professionali, comunque rilevanti, tanto da essere riconosciuti su
territorio nazionale e che a differenza della laurea (che impartisce al laureato una
indubitabile formazione dottrinaria) sono oltremodo significativi per il grado di
penetrazione tecnico-procedurale nelle competenze trattate. Incredibilmente non sono stati
presi persino in considerazione titoli esponenziali di esperienza come quelli di
commercialista o ancor più di revisore dei conti, la cui figura professionale è prevista
- laddove sono stati costituiti - dai nuclei di valutazione, preposti ai controlli interni
di gestione.- Aventi il compito di analizzare il funzionamento dellente sulla base
di indicatori di attività, per pronunciarsi sulla ottimizzazione delle risorse.
Linasprimento delle lamentele allinterno dei collaboratori
amministrativo-contabili (diplomati), per linvasione dallesterno di altre
categorie professionali, suggerisce un ripensamento delle regole di democrazia e
rappresentanza sindacale insieme a unaccelerazione della revisione degli attuali
assetti contrattuali. E di tutta evidenza, infatti, come lattuale sistema
delle regole sia insufficiente e richiede, a mio avviso, un aggiornamento a partire da
alcune considerazioni di fondo.
A cominciare dalla considerazione che certamente il sindacato, nella
sua generale approssimazione, ha tralasciato di interessarsi della specificità delle
mansioni e/o funzioni, connaturate allarea economico-finanziaria; contrassegnata da
un diploma specifico (quello di ragioniere e perito commerciale, non uno qualunque),
voluto dal bando di partecipazione al concorso per segretario di ragioneria. Quelle
specificità che si richiamano a varie fasi delliter procedimentale: dallo studio
delle varie norme e tributi alla predisposizione di atti propedeutici alla liquidazione
delle contabilità; a quella della presentazione del rendiconto finanziario delle spese,
che è diretta a soddisfare molteplici requisiti del Regolamento di Contabilità Generale
dello Stato, quali: la veridicità; pubblicità; pareggio; universalità; integrità;
unità; specializzazione e annualità. Disattendendone uno dei quali, si può incappare
nelle maglie dei rilievi degli Organi di controllo, a cui bisogna rimettere
lelaborato, corredandolo degli atti di sanatoria. Ne consegue, quindi, che la fase
rendicontale è assoggettata ad un duplice controllo: amministrativo interno, presso le
Ragionerie Centrali di ogni Ministero ed esterno di legittimità, presso la Corte dei
Conti.
La specificità in argomento è quella che conferisce al dipendente
lufficio di ragioneria una preparazione giuridico-contabile complessa che gli
permette di gestire simultaneamente, sia la contabilità erariale come quella regionale,
intrattenendo rapporti con vari enti istituzionali e soggetti economici (persone fisiche e
giuridiche), e, in base allattività da questi esercitata a seconda che
prevalga quella istituzionale su quella dimpresa, deve saper distinguere se si
tratta di "ente non commerciale" o "ente commerciale", per
ladozione degli adempimenti necessari ai fini della disciplina fiscale IVA (ex
D.P.R. 26/10/1972, n° 633) e quella delle imposte dirette (T.U. n° 917/86).
Neanche gli incarichi esterni hanno esercitato influenza
sullazione dei sindacati, da convincerli a stabilire delle rivendicazioni salariali
in materia di riconoscimento di mansioni superiori. Voglio ricordare, nel mio caso, quelle
volte in cui sono stato nominato per sette anni funzionario incaricato presso terzi per la
verifica del fondo di consistenza di cassa; oppure, come componente, prima, e presidente
del Collegio dei Revisori dei conti, poi, in enti dove lo statuto sociale prevede che il
datore di lavoro pubblico abbia il potere di designare suoi componenti nel Consiglio
direttivo o nellorgano di revisione contabile. E qui mi viene da pensare a quanto
stabilito dallart. 36 1° comma Cost., nella parte in cui dispone che
la retribuzione debba essere commisurarsi alla quantità ed alla qualità del
lavoro prestato.
A tal riguardo, voglio sperare che a seguito dellestensione della
normativa privatistica al rapporto di pubblico impiego, con lart. 52 del succitato
decreto legislativo 165/2001, nel quale è stato trasfuso il disposto dellart. 56
del Dlgs 29/93 (come sostituito dallart. 25 del Dlgs 80/98 e successivamente
modificato dallart. 15 del Dlgs 387/98), venga previsto il diritto del lavoratore,
che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico della qualifica immediatamente
superiore.
In conclusione, poiché lottemperanza agli obblighi nascenti dal
mio status di dipendente mi impone di onorare fedelmente lodierno contratto in toto,
non mi resta che lo sfogo di chi veda contrapporre alla forza delle proprie idee
lamara rassegnazione di aspettative deluse ed il dileggio di chi sa di averti
superato con estrema disinvoltura. Parimenti, altresì, incombe lobbligo civile di
esternare gli auguri più sinceri a quei colleghi premiati dalla attuale normativa. Nella
speranza che in futuro col senno del poi, voglia compiersi ogni sforzo per fuggire
dalla tentazione di avere contratti che obbediscano alla logica dei tesseramenti,
asserviti a metodi di progressioni massificate, invece che tendere ad un salto di qualità
di obiettivi prefissati. Evitando così, le prime, di mostrarsi teatro di ogni forma di
appiattimento: burocratico, retributivo e delle intelligenze.-
Le sigle sindacali, invero, cui la presente è diretta per conoscenza,
facciano altresì autocritica sulle giungle retributive esistenti tra un comparto ed un
altro della Pubblica Amministrazione, ma anche allinterno, ahimè, degli stessi
comparti, elevando ogni scudo contro palesi sperequazioni: causa di ingiustizie e
disparità di trattamento allinterno della medesima classe lavoratrice. Le quali
sviliscono la dignità del lavoratore; procurandogli frustrazione, perchè lo relegano in
una posizione di marginalità nel contesto burocratico-amministrativo ove presta la sua
attività, la cui sede gli è offerta per affermare il valore della persona. Un
interessamento, a tal uopo, del Consiglio di Stato potrebbe rivelarsi auspicabile per un
pronunciamento nel merito in quegli enti dove la materia stipendiale non forma oggetto di
negoziazione contrattuale con le Organizzazioni Sindacali attraverso i contratti
collettivi. Cioè in quegli ambiti dove non è stata attuata la cosiddetta
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego su base privatistica.
Termino, ringraziando quanti hanno avuto la cortesia di leggermi in
queste righe, e che vorranno, semmai, confutarmi nel contenuto delle stesse; non già per
liniziativa in sé. Giacchè, la stessa vuole essere letta come una spontanea
manifestazione di pensiero in regime di libertà, in alcun modo etichettabile a fini
strumentali, dove tutto ciò che non è espressamente vietato dal nostro ordinamento è
permesso.-
Sebastiano Battaglia
________________________________
(*) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del Cod.
civ.
(**) 1 I rapporti di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente
(commi 2 e 3 dellart. 2 del Dlgs 30/03/2001, n° 165);
____2 - La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (comma 1 art. 40
del Dlgs 165 citato).
pubblicazione articolo su rivista NUOVA RASSEGNA N° 15 DEL 1° AGOSTO
2001
CONSIDERAZIONI SU CONTRATTO INTEGRATIVO DEL MINISTERO DELLINTERNO
1998 2001.-
di Sebastiano Battaglia
Revisore dei conti
Mentre mi convinco sempre più di essere fiducioso nella scommessa che
il lavoratore debba fare sul sindacato per il futuro; non posso non constatare come le
trasformazioni in atto, sullo scenario dei servizi, disegnino una figura di lavoratore
subordinato col corpo da dipendente e l'anima da professionista. Ciò è dato dal fatto
che la diversa, maggiore richiesta di professionalità abbia di fatto influenzato
(modificandolo nel tempo) il rapporto di lavoro dipendente, incardinandolo in un apparato
amministrativo sempre meno verticistico e gerarchico, in quanto consente al lavoratore di
gestire un reale potere contrattuale e più margini di libertà. Questultima
supportata anche dallausilio della meccanizzazione dei servizi, introdotta nella
Pubblica Amministrazione.
Ma questo ampliamento del potere di autonomia, che verrà gestito dal
dipendente, è spiegato anche dalla modifica allart. 47, dopo la lettera c) del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n° 917. Infatti,
l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n° 342 (il collegato alla Finanziaria 2000,
pubblicata nel supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n° 27 del 25
novembre 2000), ha introdotto allart. 47, al comma 1, dopo la lettera c), la lettera
c-bis, che riguarderà lesercizio dellattività di collaborazione di
amministratore, sindaco o revisore dei conti a giornali, riviste, a collegi e commissioni;
semprechè le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi
nellattività di lavoro dipendente di cui allart. 46, o nelloggetto
dellarte o della professione di cui allart. 49, comma 1, del suddetto Testo
unico. Le collaborazioni coordinate e continuative, fiscalmente, da gennaio del 2001,
hanno assunto la denominazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con il
trattamento tributario che ne consegue.
Relativamente allo svolgimento della funzione di revisione contabile,
da parte del dipendente pubblico, c'è da dire che la stessa non pone in essere un
conflitto d'interesse tra il rapporto di pubblico impiego e la Pubblica Amministrazione,
in quanto l'istituzione del Registro dei revisori non fa nascere una nuova categoria di
professionisti. Così, oltretutto, si è espresso il Ministero delle Finanze con una
risposta rilasciata al Telefisco 1996 (poi confluita nella circolare ministeriale 108/E
del 3 maggio 1996, al punto 7.2). Tant'è che l'iscrizione nel Registro dei revisori non
deve necessariamente comportare la preliminare iscrizione nell'apposito Albo dei Dottori o
Ragionieri commercialisti.
Onde per cui, il compenso che percepirà a seguito di prestazioni
occasionali andrà inquadrato tra i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
La scommessa nel Sindacato è che la conquista di nuovi margini di
autonomia venga accompagnata da una modifica dell'offerta di tutela sotto ogni aspetto. Mi
viene da pensare, ad esempio, che in quanto a riconoscimento delle mansioni superiori, nei
casi ove venga accertato che il dipendente abbia partecipato a commissioni esterne,
sottoscrivendo atti sotto il proprio nome e per conto dellAutorità che rappresenta
lente, previa attribuzione degli incarichi con formale provvedimento del capo
dellufficio di appartenenza, poco finora sia stato fatto affinchè venga pienamente
affermato il principio costituzionale contenuto nellart. 36 della Costituzione di
"equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato".
Si rifletta, ad esempio, sulle seguenti decisioni dell'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato:
4 settembre 1997, n° 20:
non ha escluso il diritto alla maggiore retribuzione in caso di
sostituzione su posto vacante e disponibile.
18 novembre 1999, n° 22:
irrilevanza giuridica ed economica, in tutte le sue forme, di mansioni
superiori nellambito del pubblico impiego.
28 gennaio 2000, n° 10:
ha affermato che va riconosciuto al pubblico dipendente, che abbia
svolto mansioni superiori, di ottenere il trattamento economico relativo alla qualifica
immediatamente superiore solo a decorrere dallentrata in vigore del Dlgs.
29/10/1998, n° 387, e non prima. Ovverosia, per effetto dellart. 25 del D.L.vo
31/03/1998, n° 80 (che ha sostituito lart. 56 del Dlgs. 3/02/1993, n° 29), la
questione sul principio della retribuibilità delle mansioni superiori viene ancora una
volta, incontrovertibilmente, sottoposta ad una condizione sospensiva; in quanto
lapplicazione della stessa viene rinviata in sede di attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi di lavoro e
con la decorrenza da questi stabilita.
23 febbraio 2000, n° 12:
lesercizio delle mansioni superiori non da mai diritto al
reinquadramento, visto che nellambito del pubblico impiego, se una legge non dispone
altrimenti, lesercizio, comunque attuato, di mansioni superiori è del tutto
irrilevante ai fini dellinquadramento giuridico in una qualifica più elevata. Salvo
il diritto del dipendente pubblico di livello inferiore e contiguo alle differenze
retributive a decorrere dal Dlgs. N° 387/98.
Ne consegue che linterpretazione sul favorevole riconoscimento
del diritto alle differenze retributive, anche se appare controversa in base alla
giurisprudenza del Consiglio di Stato, viene invece confermata da diverse pronunce della
Corte Costituzionale (sentenze nn° 57/89; 296/90; 101/95; 237/97).
Appare opinabile, però, come vengano fatti salvi gli effetti verso i
terzi che sono entrati in contatto con quei negozi giuridici, prodotti dal dipendente che
ha svolto le mansioni superiori. Difatti, parimenti al disconoscimento del diritto ad
avere attribuite per il passato le mansioni superiori, gli atti amministrativi continuano
comunque a produrre la loro efficacia, in quanto non sono mai stati dichiarati nulli o,
tanto meno annullabili; pur considerando che il dipendente, nellesercizio del
mandato di rappresentanza dellente (da cui ha avuta conferita delega), non avrebbe
potuto avere con la sua sottoscrizione rilevanza esterna.
Un altra fattispecie normativa degna di tutela sindacale è quella
desumibile dalla legge 7/08/1990, n° 241, art. 4 - comma 1, e art. 5 , che sancisce che
l'individuazione del dipendente addetto alla responsabilità del procedimento deve
avvenire con atto formale; in mancanza del quale è considerato responsabile del
procedimento amministrativo il responsabile dell'istruttoria. Una sommatoria di gravami in
capo al dipendente pubblico, dunque, che lo identificano - per la circostanza - quale
centro di responsabilità civili, penali ed amministrative, connesse alle fasi
preparatoria ed istruttoria dell'atto amministrativo.
Premesso quanto sopra, chiarisco che la presente vuole fornire uno
spunto di riflessione sulle evidenze normative, prodotte dal nuovo contratto (per ciò che
riguarda la riqualificazione professionale inerente l'avanzamento in carriera);
significando che se pur è innegabile che un qualche risultato è stato raggiunto,
parimenti emergerebbe dal contesto del quadro normativo generale un palese canale
preferenziale verso i possessori del titolo di laurea ed uno sterile perpetuarsi degli
automatismi per anzianità di servizio. I quali, altro non fanno che ricondurre lo stesso
contratto in un alveo di incomprensibilile faziosità. Sarebbe come dire che, dovendo
misurarsi in una competizione , ad un certo momento viene concesso ad alcuni un vantaggio
che non ad altri; rendendo così la stessa gara sleale e, quindi, non più competitiva, in
quanto priva dei suoi presupposti incipienti. Mentre, invece, viene ancora una volta
minato il principio della meritocrazia, voluto dalla riforma in atto; a tutto scapito
dellappiattimento delle intelligenze, potenziale risorsa primaria di uno Stato
moderno e riformista.
A mio avviso, il punteggio stabilito dalle nuove disposizioni, all'art.
10, è privo di una congrua motivazione che ne giustifichi i contenuti adottati. Tanto per
chiarire l'importanza dell'argomento in questione, si significa che il tema sui
"titoli professionali" è stato ripreso anche, per altri versi, da un articolo
del quotidiano "Il Sole-24 Ore" del 22 settembre 2000, a pag. 19, in relazione
ad un pronunciamento del Tribunale di Trapani, nel giudizio su un ricorso contro
l'Amministrazione finanziaria, che di seguito si trascrive integralmente. Il Tribunale di
Trapani ha sostenuto che il Ministero "non può procedere a suo piacimento
nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, ma deve invece tenere conto dei titoli
professionali, culturali, di servizio, etc., etc. ..."
A tal riguardo, giova ricordare che a rafforzare il tenore del
pronunciamento del summenzionato Tribunale, interviene il D.P.R. 21 dicembre 1999, n°
554, che, all'art. 7, comma 1, stabilisce che: il responsabile del procedimento (di cui al
comma 5 dell'art. 7 della legge 11/02/1994, n° 109) per la realizzazione di lavori
pubblici è nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico
ed "è un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della libera professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea
professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni"
(art. 7 - comma 4).-
A tal proposito, si fa notare che il presidente dellAutorità di
vigilanza sui lavori pubblici Garri, con la determinazione n° 10/2001, rispondendo sulle
modalità di nomina e le procedure del funzionario dellamministrazione incaricato di
seguire lopera pubblica (dalla programmazione allesecuzione), puntualizza che
i geometri rispondono pienamente ai requisiti richiesti per lincarico e possono
ricoprirlo anche per opere che non rientrano nelle loro strette competenze(cfr., per
questultima precisazione, il Sole 24 Ore del 28/02/2001, pag. 16).
Il recente contratto integrativo di lavoro, adottato dal Ministero
dell'Interno, non fa alcun cenno ai titoli professionali, posseduti dal pubblico
dipendente, che abilitino un lavoratore all'appartenenza ad Ordini, Collegi, Registri e
Albi di categoria, per la riconosciuta specializzazione di competenze specifiche; mentre,
invece, il punto 3.5 dellart. 10 del contratto in questione, alla voce
"master/specializzazioni", non qualifica quali debbano essere intese le
specializzazioni.
Appare strano come in un momento storico-politico e contrattuale, in
cui il nostro Paese sta mostrando di voler cambiare, gareggiando col privato, abbia
voltato le spalle a quelle professionalità tipiche della libera professione, che da
sempre caratterizzano il lavoro autonomo intellettuale.
Si consideri come il legislatore, con il Dlgs. N° 29/93, abbia
introdotto nellordinamento giuridico del pubblico impiego alcuni istituti normativi
privati; divenendo pietra miliare di una frontiera sullonda della modernizzazione
della Pubblica Amministrazione, votata vieppiù a criteri di efficienza oltre che di
deregulation.
Si vedano, ad esempio, gli istituti normativi sul "part-time;
autonomia finanziaria della Dirigenza Pubblica; trattamento di fine rapporto;
licenziabilità del pubblico dipendente; il giudice del lavoro, ecc. ".
Gli esempi su esposti sono senzaltro pregevoli di soddisfare
quella domanda di efficienza, richiesta dallutenza. Ma, attenzione! Logica deduttiva
vorrebbe che, venendo riconosciuta ai titoli professionali pari dignità di posizione del
titolo di laurea specifica, le prestazioni rese dal dipendente dello Stato sarebbero
oltremodo suscettibili di tradursi in un salto di qualità dei servizi offerti alla
collettività, contribuendo ad un recupero in termini di credibilità per il ruolo
ricoperto e le rispettive responsabilità. Dunque, non vè ragione per cui
lultimo contratto di lavoro (il primo innovativo, dopo la su accennata
privatizzazione) non debba importare nellambito del comparto pubblico (nel senso da
tenerne conto in sede di opportuna valutazione meritocratica) le professionalità esterne,
come quelle di: avvocato; dottore o ragioniere commercialista; revisore dei conti;
architetto, geometra abilitato alla libera professione, ecc.
Se si ha modo di confrontare il pubblico col privato per un attimo,
scopriamo che: questultimo contratto dà il punteggio di otto punti al titolo di
laurea specifica, senza menzionare eventuali titoli abilitativi alla libera professione di
cui sopra; ignorando quanto segue: nel privato, il titolo di laurea in legge, che non sia
accompagnato dalla specializzazione di avvocato, non permette di esercitare la libera
professione forense. Il titolo di laurea in economia e commercio, che non sia accompagnato
dalla specializzazione di commercialista, non permette di esercitare la libera professione
di consulente fiscale. Ma, di contro, al ragioniere commercialista è ammesso esercitare
la libera professione di consulente fiscale.
Ciò significa che cosa? Significa che il legislatore, nulla togliendo
al pregio degli studi universitari (ai quali va riconosciuto il massimo della
considerazione e rispetto), conferisce alle specializzazioni un peso specifico sul
piano della qualità delle conoscenze tecnico-procedurali oltre che scientifiche ed un
rilievo maggiori rispetto al titolo di laurea in sé e per sé, in quanto votato alla mera
formazione dottrinaria. Significa anche che un geometra del Catasto, abilitato
all'esercizio della libera professione, nell'esaminare un progetto impiegherà una
maggiore perizia nelle valutazioni di ordine tecnico . Come pure il dottore in legge
(dipendente dello Stato), abilitato allo svolgimento della libera professione di avvocato,
nell'approntare una memoria difensiva presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, farà
buon uso delle sue conoscenze giuridiche. Ma anche il ragioniere commercialista
(dipendente dello Stato) farà confluire la sua formazione fiscale nell'istruttoria
formale delle contabilità trattate. E così via.
Da un raffrontro tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -
comparto Ministeri (decorrenza 1998/2001) ed il Contratto integrativo per la stessa
vigenza contrattuale del Ministero dell'Interno si osserva come all'art. 13 del C.C.N.L.
Ministeri - lett. b) - sia stata istituita nell'area C una separata area dei
"professionisti dipendenti", cui, per la loro specifica professionalità, viene
richiesta l'abilitazione all'esercizio della libera professione e/o l'iscrizione ad albi
professionali.
Dal raffronto emergono alcune possibili incongruenze, che si espongono
di seguito:
la stessa terminologia, impiegata dal contratto dei Ministeri
(abilitazione all'esercizio della libera professione, tipica di certi riflessi normativi)
non viene utilizzata, inspiegabilmente, dal contratto del Min. Int.
Mentre l'art. 13 del prefato C.C.N.L. - Ministeri subordina il
requisito dell'abilitazione professionale al possesso del titolo di laurea, il successivo
art. 15 - lett. b) - del C.C.N.L. in parola prevede che per i passaggi interni le
procedure selettive avvengano in deroga ai relativi titoli di studio, purchè vengano
fatti salvi i titoli abilitativi. Conseguenzialmente, ciò che si ricava da
un'interpretazione letterale di quest'ultima disposizione è che i titoli abilitativi
riuscirebbero di per sè a dare al dipendente una qualche opportunità di progressione di
carriera in più. Appare strano come, nel primo caso, il titolo di studio sembri
costituire una "conditio sine qua non", la cui condizione essenziale non sarebbe
richiesta nel secondo caso. E credo proprio che per siffatta apparente contraddizione il
legislatore sarebbe quanto meno tenuto a dare una spiegazione plausibile.
Il Registro Nazionale dei Revisori dei conti, tenuto presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi del Dlgs. 27/01/1992, n° 88, abilita al
controllo legale dei conti, ed è un registro unico; in quanto abbraccia circa 70.000
iscritti in Italia, tra laureati e non; senza distinguo alcuno. Non solo. Il D.M. 30 marzo
2000, n° 162 (all'art. 1 - comma 1 - in G.U. n° 141 del 19/06/2000), recita quanto
segue: "Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentari italiani o
di altri Paesi dellUnione europea scelgono tra gli iscritti nel Registro dei
revisori contabili coloro che abbiano esercitato lattività di controllo legale dei
conti
. almeno uno dei sindaci
." Il comma 2 continua dicendo che:
"i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al comma 1 sono scelti tra
coloro che abbiano maturato unesperienza complessiva di almeno un triennio
nellesercizio di:
. (lett. c) funzioni dirigenziali presso enti
pubblici o pubbliche amministrazioni
). Per quanto sopra esposto, appare
chiaro come emerga lequiparazione tra la figura prof.le di "revisore dei
conti" e quella di "dirigente del settore pubblico". Ma, intanto, il nostro
recente contratto, di detta equiparazione, non sembra abbia fatto alcun cenno.-
Un altro pregio che mi sembra opportuno ascrivere al merito della
funzione professionale dei revisori contabili, che il presente contratto integrativo del
M.I.(nonchè quello relativo al C.C.N.L. - Ministeri) ha manifestamente ignorato (in
ordine alle possibili attribuzioni riservate ai "professionisti dipendenti"), è
quello connesso alle verifiche di regolarità amministrativa e contabile, applicabili alla
Pubblica Amministrazione. Infatti, il Dlgs. 30 luglio 1999, n° 286 (a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n° 59), all'art. 2 - comma 4° - prescrive che "i membri
dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria
nominati tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili".
Per quanto sopra, ne consegue che nell'ambito dei controlli interni cui
la Pubblica Amministrazione è chiamata ad esprimersi, per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
valutando le prestazioni del personale dipendente, l'adeguatezza delle scelte compiute,
ecc., la stessa potrebbe (basterebbe che lo volesse) valorizzare quei dipendenti revisori
contabili; aprendo così' il varco verso una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle
risorse interne ed un più rapido ed efficace sistema di progressione di carriera.-
Per meglio evidenziare la valenza dell'esposizione in narrativa, si fa
osservare che lo Statuto dell'Agenzia delle Entrate (in G.U. n° 42 del 20/02/2001)
prevede la figura del revisore dei conti nella composizione della struttura dell'organo di
controllo interno di gestione di cui al Dlgs. n° 286/99.-
A suffragio delle suddette argomentazioni, a dimostrazione che tra il
titolo di laurea specifica e "le specializzazioni" non dovrebbe intercorrere
alcuna differenza in ordine alla invocata "pari dignità di posizione", si
precisa che il legislatore ha inteso stabilire lequiparazione, per le materie
trattate (ad indirizzo economico-aziendale), tra il titolo di "dottore
commercialista", di cui allart. 1 del D.P.R. 27/10/1953, n° 1067, col titolo
di "ragioniere commercialista", di cui allart. 1 del D.P.R. 27/10/1953,
n° 1068. Al riguardo, si veda anche la sentenza del Tribunale civile di Verona (13
ottobre 1998 22 febbraio 1999, n° 222), che ha riconosciuto come laggettivo
di commercialista possa essere utilizzato anche dai ragionieri.
Mi auguro, pertanto, che le considerazioni su esposte aiutino per il
futuro le rispettive sigle sindacali a condurre una trattativa col Governo sul tema della
progressione di carriera, rispettosa delle pari opportunità tra chi è in possesso del
titolo di laurea e chi in possesso di altrettanti titoli comunque riconosciuti sul
territorio italiano. Niente altro che le stesse opportunità, richieste in sede di
immissione in ruolo nella Pubblica Amministrazione a tutti i partecipanti al concorso per
diplomati (provenienti dalla ex carriera B); visto che il bando richiedeva il diploma,
noncurante di chi possedesse altri titoli legalmente riconosciuti (compresa la laurea).
Cè da augurarsi, dunque, che in unItalia democratica, ed a
mezzo del tramite sindacale, il principio giuridico di un equo trattamento omogeneo,
valevole per una determinata categoria di lavoratori, possa orientare il Governo verso un
assetto definitivo di previsioni contrattuali nel comparto pubblico fondato
su certezze del diritto e proiettato verso uno sguardo europeista delle rivendicazioni
salariali, incentrate su unautentica privatizzazione.
Un'ultima considerazione desidero fare in conclusione, in ordine alla
differenziazione che passa tra l'area amministrativa e l'area amministrativo-contabile, di
cui non si tiene conto in sede di trattamento economico. A quest'ultima, a mio avviso, in
quanto viene richiesta di per sè una diversa e più ampia professionalità (insita nella
complessità quanto specificità delle competenze amministrative, contabili e fiscali),
andrebbe riconosciuta maggiore tutela. Alludo riferirmi alla fase della presentazione del
conto giudiziale (rassegnato a firma diretta del responsabile del servizio agli organi di
riscontro), la cui sfera di responsabilità del dipendente è riconducibile alla figura
giuridica dell'agente contabile, contemplata dagli artt. 178 e segg. e 610 e segg. della
legge di contabilità dello Stato. Ma anche alla fase della presentazione dei rendiconti
finanziari, la cui sfera di responsabilità va ricercata nella legittimità della spesa;
pena l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale, esercitata dalla Corte
dei Conti ai sensi dell'art. 83 della legge di contabilità generale; o la comminazione di
sanzioni pecuniarie, ove venga accertata la responsabilità amministrativa del funzionario
inadempiente per ritardi od omissioni di adempimenti previsti dal D.P.R. 20/04/1994, n°
367, art. 9 e R.D. 23/05/1924, n° 827, art. 333.- Sicchè ad un collaboratore
amministrativo-contabile presso la divisione ragioneria di un ente pubblico, per la
poliedricità delle sue conoscenze tecnico-giuridiche e commerciali, viene richiesto di
passare alternativamente dalla gestione dei contratti a quella del trattamento economico
(civile e delle Forze dellOrdine); alla inventariazione di magazzino dei beni
mobili; a quella dei capitoli di bilancio; ai conti giudiziali; alla gestione delle paghe
e contributi; alle indennità accessorie; al servizio di assistenza fiscale relativo alle
denunce dei redditi dei lavoratori dipendenti mediante Mod. 730; agli incarichi esterni in
materia ispettiva: accertamento periodico del fondo di consistenza di cassa; nomine a
componenti gli Organi di gestione e di controllo presso enti nei quali il datore di lavoro
pubblico è per statuto abilitato alle designazioni di propri dipendenti.
Per quanto sopra esposto, bisognerebbe a mio avviso consentire la
facilitazione di carriera ed il riconoscimento di indennità di rischio contabile