Il lavoratore, affinché mostri di esprimere al meglio tutto se stesso
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, deve potere essere valorizzato secondo
le sue capacità attitudinali, il percorso formativo concernente il curriculum vitae e,
per ciò che rappresenta il frutto delle sue concrete realizzazioni, valutato ai fini
della carriera.
Questo è uno dei messaggi culturali del movimento riformatore dello
Stato che, mediante la legge delega 23 ottobre 1992, n° 421, e, successivamente, con
Dlgs. 7 agosto 1997, n° 279, Titolo III (sulla base della delega al Governo con legge 3
aprile 1994, n° 94), ha introdotto le unità previsionali di base, prevedendo il sistema
unico di contabilità economica analitica per centri di costo, guidando la trasformazione
del nuovo bilancio verso unimpostazione che rispecchiasse il modello economico,
mutuato da principi aziendalistici del settore privato.
A tal riguardo, la previsione in bilancio della spesa relativa
allassunzione di personale dipendente (come altre previsioni di spese) non verrà
più vista sotto un profilo della sola imputazione finanziaria, vale a dire del mero
esborso, ma, secondo il nuovo orientamento, interpretata in base alla utilizzazione
effettiva della risorsa che lamministrazione assuntrice riterrà dover fare,
conformemente allart. 1 del Dlgs. 3/03/2001, n° 165, lettere b) e c), - che ha
sostituito lart. 1 del Dlgs. N° 29/93, come sostituito prima dallart. 1 del
dlgs. N° 80/98.-
Esaminata la spesa secondo un parametro economico,
lamministrazione pubblica potrà così calcolare il costo effettivo
delloperazione. In un secondo tempo, tenuto conto anche della combinazione della
risorsa umana con gli altri fattori di redditività, valutando il grado di ottimizzazione
degli stessi in base al rapporto costi/benefici, verrà determinato lo standard di
efficienza di un comparto rispetto ad un altro. Per cui, tanto minore sarà il carico dei
costi sopportati nella gestione del personale (avuto riguardo oltremodo alla
valorizzazione della componente umana), tanto maggiori saranno gli indici di redditività
dellente e viceversa.
La nuova impostazione del bilancio, invero, è caratterizzata dal
confronto sistematico fra obiettivi prefissati e risultati conseguiti, in quanto impone
lanalisi dei costi per la valutazione del budget da assegnare ad ogni centro di
costo. La pubblica amministrazione dovrà razionalizzare Il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa entro vincoli di finanza pubblica, realizzando la migliore
utilizzazione delle risorse umane.
Argomentando circa la ricerca del personale più idoneo ad incarnare
certe qualità attitudinali, che rispondano alle esigenze richieste, sempre più
marcatamente complesse, si osserva che la dirigenza statale avrà un compito fondamentale
nella scelta degli obiettivi funzionali da perseguire. Poiché, dalle sue azioni,
dipenderà lesito dei controlli sui risultati ottenuti, voluti dal Dlgs. 30 luglio
1999, n° 286.
Infatti, oggetto di valutazione non saranno solo le prestazioni dei
dirigenti, ma anche i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane ed organizzative ad essi assegnate.
A tal riguardo, una Direttiva in data 13/12/2001 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla "Formazione
e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", assicura una
pianificazione ed una programmazione delle attività formative che tengano conto anche
delle esigenze e delle inclinazioni degli individui; sottintendendo di porre al centro dei
piani lavorativi la soggettività del lavoratore in quanto persona. Difatti, da uno studio
sulla nuova psicologia del lavoro, sembra che la stessa tenda al raggiungimento
dell'efficienza. E per efficienza intende il rapporto prodotto/costo. Quindi l'efficienza
si può aumentare sia aumentando il prodotto, sia diminuendo il costo e sia per il
prodotto che per il costo del lavoro non si intende un puro costo o prodotto economico. Un
miglioramento del clima lavorativo determina una diminuzione del costo e quindi un aumento
del rendimento lavorativo. E stato constatato che la psicologia del lavoro tende ad
aumentare l'investimento affettivo nel proprio lavoro; mentre, invece, l'alienazione
aggrava la situazione. Per migliorare il rendimento produttivo del soggetto sul proprio
lavoro e, quindi, stimolare la sua partecipazione emotiva al processo
economico-produttivo, occorre far maturare nel suo subconscio il sentimento affettivo
dell'appartenenza al proprio lavoro ed al contesto lavorativo che ne è la sua naturale
espressione, da cui si è accettati e si accetta.
Pur consapevole degli obiettivi generali da perseguire in ambito
lavorativo, tenuto conto della diversità degli uomini, lo studio della soggettività deve
guidare il dirigente ad una progettazione ed una gestione di soggettività che non si
fermino alla soglia della programmazione di organigrammi e norme solamente, ma favoriscano
anche climi e stati d'animo. In guisa tale che, acconsentendo alle aspettative di alcune
persone, queste avranno una maggiore soddisfazione che sarà suscettibile di tramutarsi in
un crescendo in termini di rendimento.
Il recente processo di riqualificazione nei vari comparti della
Pubblica Amministrazione sta mostrando che, se da un lato pone delle limitazioni sui
criteri prescelti di avanzamento in carriera (creando qualche malcontento nel personale
dipendente per i nuovi inquadramenti giuridici ed economici, ricostruiti solamente sulla
base della anzianità di servizio ed il possesso del titolo di studio di laurea,
implicanti, insidacabilmente, la rideterminazione della posizione in ruolo di ciascuno
allepoca del concorso), dallaltro lato innova la materia delle progressioni di
carriera, per il fatto che le sgancia dalle vecchie procedure pubblicistiche, in quanto
riconoscevano la loro esclusiva legittimazione in paletti imposti dalla Costituzione con
il concorso.
Difatti, comè noto, ai sensi dellart. 4 comma 2° -
del Dlgs. 29/93, lorganizzazione interna degli uffici è stata affidata
allistituto della contrattazione collettiva di lavoro, che favorisce atti di diritto
privato. Ditalchè, con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, attraverso
lassimilazione del Datore di lavoro pubblico a quello privato, i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
capo I, titolo II del Libro V del Cod. civ. Con tutto ciò che ne consegue. Per cui, col
mutamento di mentalità, si è passati dalloriginaria modalità di instaurazione del
rapporto di lavoro nella P.A. unilaterale ed autoritativa a quella bilaterale e
consensuale di tipo privatistico
Anche ultimi orientamenti giurisprudenziali attribuiscono molta
importanza alla qualità del lavoro prestato, con particolare riferimento ai lavori
supplementari, che esulano dalla ordinaria trattazione delle competenze svolte
abitualmente, come, per esempio, gli incarichi esterni, che presuppongono unelevata
esperienza professionale del funzionario incaricato nellorganizzazione del proprio
lavoro, anche facendo uso di supporti informatici e suscettibili di cospicue
responsabilità sotto ogni profilo.
Sembra opportuno osservare che con lincarico esterno, al
dipendente viene conferito un mandato di rappresentanza dallente committente che lo
abilita ad instaurare dei negozi giuridici aventi rilevanza esterna, involgenti un
rapporto fiduciario per "intuitu personae"; i quali, divenendo efficaci con la
sua sottoscrizione, diventano gravosi di sfere di responsabilità (civili, penali ed
amministrative).
Per una disamina più penetrante dellargomento in questione, si
sottopongono, in proposito, le seguenti note esplicative:
· Decisione n° 1783/97 del Consiglio di Stato, depositata in data
28/06/2001, da cui emerge che "per la retribuibilità dello svolgimento delle
funzioni superiori
. è necessario un atto formale di conferimento delle relative
funzioni proveniente dallorgano cui compete la gestione del personale
..";
· Circolare n° 8/99 del C.S.A. SISAS-FISAEL, da cui emerge che
"
il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui svolge le mansioni superiori,
al trattamento economico corrispondente alla categoria superiore".
· Nota di approfondimento dellavv. Bruno Sechi del Foro di
Cagliari, in data 24/11/2000, che chiarisce quanto segue: "
il pubblico
dipendente, al pari del lavoratore privato, il quale abbia svolto mansioni superiori, ha
diritto alla corrispondente retribuzione; a tal fine, le mansioni superiori devono essere
svolte in modo pieno ed effettivo, prescindendo dalla legittimità o meno dellatto
di assegnazione". E poi, "..se lassegnazione supera il termine previsto
dal contratto o dalla legge, il lavoratore privato ha diritto allassegnazione
definitiva della mansione superiore e della corrispondente qualifica, oltre al trattamento
stipendiale; il pubblico impiegato otterrà il riconoscimento della corrispondente
retribuzione e non anche la qualifica superiore corrispondente;
".
Inoltre, la Suprema Corte, con ordinanza 6.11.2001, n° 349,
accogliendo la questione di legittimità costituzionale dellart. 33 del D.P.R.
10/01/1957, n° 3, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sezione staccata di Lecce , secondo cui il divieto di retribuire le mansioni superiori,
riconducibile allart. 33 sopra citato, contrasterebbe con lart. 36 della
Costituzione (che enuncia il principio della retribuibilità commisurata alla quantità e
qualità della prestazione lavorativa), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale del su richiamato art. 33 del Testo unico
concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Con questa importante pronuncia dellAlta Corte viene superato uno
steccato tra lindirizzo della giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza
costituzionale, nella parte in cui viene fatto osservare che lapplicazione
dellart. 33 del Testo unico del 1957 non costituisce uno sbarramento, ovverosia una
preclusione, alladeguamento del trattamento economico delle mansioni superiori,
secondo lenunciato principio dellart. 36 della Costituzione. Ciò, in quanto
lart. 33 contempla quella fattispecie normativa che fotografa lufficio, visto
nelle sue condizioni di normalità, cioè nel presupposto che limpiegato svolga il
proprio servizio nella ordinaria, corrente, dinamica quotidianità burocratica, senza
eccedere da essa.
Da siffatta evidenza, si desume che il principio normativo, stabilito
dal combinato disposto ex art. 33/1957, soddisfa necessariamente la condizione oggettiva
voluta dalla norma, che sta alla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale
richiesta per lo svolgimento di una determinata competenza ed il mansionario previsto dal
rispettivo ruolo professionale. Consequenzialmente, ove per esigenze dufficio il
lavoratore fosse adibito a mansioni superiori, in caso di temporaneo impiego e previa la
vacanza del posto (sulla base di precise disposizioni del responsabile del servizio), non
si può, secondo la Corte, argomentare in termini di preclusione alladeguamento al
trattamento economico delle mansioni superiori, si da escludere il ricorso alla
retribuibilità in conformità agli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ.
Ancor di più, per ciò che concerne il possesso di determinati
requisiti oggettivi, come il conseguimento di titoli professionali da cui scaturisce
lacquisizione di conoscenze specialistiche, o la divulgazione di saggi attinenti
lapprofondimento di argomenti su materie specifiche, o limpostazione
dellorganizzazione del proprio lavoro, basata sullautonoma informatizzazione
dei servizi, suscettibili nello snellimento di procedure, si sottopongono le seguenti
sentenze:
· Corte Costituzionale 30/10/97, n° 320: "è illegittima nei
riguardi dellart. 97 Costituzione la norma che prevede la generica ricostruzione
dellanzianità di servizio operata ignorando eventuali differenze di natura
giuridica dei rapporti antecedenti allinquadramento; è altresì illegittima la
norma che miri ad inquadrare in una fascia funzionale più alta, in maniera automatica, i
dipendenti in possesso di soli requisiti che non permettono di appurare tramite la
valutazione dellattività pregresse del lavoratore lesistenza della
professionalità necessaria allo svolgimento delle mansioni superiori".
· Sicilia Catania 28/04/99, n° 750: "nella
valutazione dei titoli, assumono carattere residuale i cosiddetti titoli vari, cioè le
pubblicazioni, lidoneità in precedenti concorsi, i titoli di specializzazioni, la
frequenza con profitto di corsi di perfezionamento etc., che comportano
lattribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante in base alle
prove di esame sostenute e superate; invero, i "titoli vari", detti anche titoli
valutabili (anche essi di natura culturale) rispondono allinteresse pubblico di
attestare un livello di istruzione e/o professionale superiore a quello "base"
individuato dai requisiti di ammissione e, quindi, sono funzionali alla definizione
complessiva della situazione globale del candidato, mediante la previsione di un punteggio
aggiuntivo
").
· Consiglio di Stato Sez. V, 14/04/2000, n° 2230: "In un
concorso interno a pubblici impieghi preordinato alla riqualificazione del personale già
in servizio ai fini di una sua collocazione ad una qualifica funzionale diversa è
illegittima la clausola del bando che non tenga in alcun conto o che valuti in modo
trascurabile e marginale il percorso culturale e professionale dei candidati a fronte del
punteggio previsto per le prove scritte ed orali le quali a loro volta non possono non
considerare gli aspetti strettamente collegati alle esperienze lavorative maturate".
A tal riguardo, giova ricordare che in sede di contrattazione
decentrata del contratto integrativo del M.I. 1998 2001 è stata omessa la
valutazione dellesperienza professionale prevista espressamente nellart. 15
del CCNNLL, lett. B, secondo capoverso. Difatti, lart. 10 del contratto integrativo,
nel prevedere i titoli e le posizioni valutabili, omette manifestamente di inserire quanto
già previsto nel predetto articolo 15 circa "lesperienza professionale
acquisita"; peraltro, il punto 2 dellart. 10, presenta una eclatante
contraddizione laddove al 3° capoverso prima prevede che "
ogni dipendente in
possesso dei requisiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale" (quindi anche
lesperienza professionale), e poi ne esclude la valutazione dei titoli dimostrativi
della esperienza professionale stessa". Quando, invece, per esperienza professionale
(anche alla luce dei suddetti richiami giurisprudenziali) si intende la capacità,
lorganizzazione del lavoro anche in termini di informatizzazione dei servizi,
la specialità degli incarichi svolti allesterno e quantaltro.
Si badi anche come la sentenza n° 750/1999 del TAR Catania, nel
puntualizzare che " nella valutazione dei titoli, assumono carattere residuale i
titoli di specializzazione", questi ultimi, in quanto non vengano aggettivati
dal TAR, non siano suscettibili di altri distinguo meglio intellegibili, come, per
esempio, la differenza intercorrente tra i laureati e i non laureati. E si rammenta infine
che il suddetto contratto integrativo, allart. 10, non aggettiva le
"specializzazioni", mantenendosi in stretta sintonia con lorientamento
giurisprudenziale innanzi ricordato. Diversamente da ciò, non si spiegherebbe altrimenti
il motivo per cui non venga consentito ad un dottore in economia e commercio e/o ad un
dottore in ingegneria, che non fossero abilitati rispettivamente
allesercizio della libera professione di consulente fiscale o di ingegnere, lo
svolgimento di una professione autonoma, intellettuale; mentre, invece, con la relativa
specializzazione, il ragioniere commercialista e/o il geometra abilitato acquistano lo
status per la libera professione nei rispettivi ambiti. Potendo, questi ultimi, assumere
la rappresentanza negoziale del cliente verso gli organi accertatori.-
In conclusione, in analogia alle trasformazioni
dellorganizzazione pubblica, per aderire al giudicato amministrativo di cui sopra,
visto che il legislatore ha voluto privatizzare il rapporto di pubblico impiego
(importando alcuni istituti normativi tipici di diritto comune in ambito pubblicistico),
è il caso di affermare che occorrerebbe dare il meritato riconoscimento alla valutazione
dellesperienza lavorativa del dipendente, soprattutto in considerazione che
lefficienza e lefficacia non si misurano in base al titolo di studio od
allanzianità di servizio, bensì sulleffettiva capacità professionale,
involgente una prevalente, autonoma opera organizzativa anche sulla base dei moderni mezzi
della telematica, cui conseguono i risultati prefissati dallente committente, che
hanno per fine la produzione dei servizi e la produttività. Diversamente, le suddette
considerazioni restano solo notazioni di carattere sociologico e non giuridico.
Un banco di prova dei cambiamenti culturali su esposti, ad esempio,
potrà venire dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001
(in G.U. n. 18 del 22-1-2002) - che individua gli indirizzi per la predisposizione della
direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno
2002. La stessa prevede che i servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso
ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999
(aventi una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi
di pianificazione e controllo nella amministrazione) dovranno accompagnarsi, oltre alla
necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione, in posizione di eguale o
maggiore responsabilità, anche di quella di persone in possesso di competenze ed
esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e
controllo, di audit (revisione contabile) e di valutazione del top management.
Adesso, atteso che lamministrazione abbia tra i quadri intermedi
dipendenti col titolo di revisore dei conti e manifesterà di volerli coinvolgere nelle
finalità volute dalla dianzi detta direttiva, avrà, in questo modo, dato dimostrazione
diretta di un caso di concreto cambiamento; altrimenti, non rimane che pensare che è
così talmente radicata certa cultura conservatrice dello Stato-apparato vecchia maniera,
da rallentare ogni ipotesi di innovazione.
Si veda anche il disegno di legge (atti senato 1052), approvato dalla
camera dei deputati il 23 gennaio 2002 e trasmesso al senato per la definitiva
approvazione avente per oggetto: disposizioni per il riordino della dirigenza statale e
per favorire lo scambio di esperienze e linterazione tra pubblico e privato.
Lart. 3 dispone che " allarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
. il comma 10 è sostituito
dal seguente: "10. i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono
funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti dallordinamento, ivi compresi quelli
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali";
Anche in questa ipotesi, atteso che lamministrazione abbia tra i
quadri intermedi dipendenti col titolo di revisore dei conti, ci si chiede se la stessa
vorrà tenerne in debito conto nelle finalità volute dalla normativa che probabilmente
entrerà in vigore (?).
Mostrare di voler cambiare mentalità, dunque, significherà, altresì,
evitare che le riqualificazioni nel prosieguo dei rinnovi contrattuali siano, sì
generalizzati, da rivolgersi a tutti, ma non allinsegna della superficialità, da
essere approssimative nei contenuti. Poiché, "pescando nel mucchio", si creano
come corollario - situazioni paradossali nelle quali si permette a chiunque di
acquisire profili professionali privi delle necessarie conoscenza e competenza. E il
caso di rammentare che si è assistito a riqualificazioni di personale che dalla qualifica
di stenodattilografo è passato al profilo di assistente informatico; dalla qualifica di
elettricista, idraulico e tipografo specializzato è passato al profilo di responsabile
mensa; dalla qualifica di ex addetto al personal computer appartenente alla carriera
informatica è stato inglobato nell'area amministrativa; a scapito del rispetto di un pur
qualsivoglia principio di meritocrazia.