Contratti Integrativi "meritocratici" Wanted. |
di Sebastiano Battaglia |
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Sebbene le seguenti sentenze
(Corte Costituzionale 30/10/97, n° 320; Sicilia – Catania – 28/04/99, n°
750; Consiglio di Stato Sez. V, 14/04/2000, n°
2230;) siano riconducibili alla valutazione dei titoli professionali;
alle pubblicazioni; nonché all’esperienza professionale acquisita
(attinente l’organizzazione dei servizi, facendo vieppiù ricorso alla
informatizzazione degli stessi), il contratto integrativo del M.I. 1998
– 2001 ha omesso la valutazione dell’esperienza professionale prevista
espressamente nell’art. 15 del CCNNLL, lett. B, secondo capoverso.
Difatti, l’art. 10 del su richiamato contratto, ha escluso la
valutazione dei titoli dimostrativi della esperienza professionale di
che trattasi.
Premesso che il dipendente "Collaboratore amm.vo-contabile" 7^ qualifica
funzionale, nel tem-po, è stato formalmente designato dal Responsabile
legale dell’ufficio di appartenenza per inca-richi esterni, instaurando
dei veri e propri negozi giuridici in nome proprio e per conto dell’ente
rappresentato, ricoprendo le sotto specificate funzioni di:
· Funzionario incaricato della verifica bimestrale del fondo di
consistenza di cassa presso Enti esterni;
· Funzionario incaricato quale componente la Commissione vincite
ENALOTTO;
· Funzionario incaricato quale componente la Commissione per
l’accertamento dello stato di fuori uso dei beni mobili presso Enti
esterni;
· Componente il Collegio dei Revisori dei conti presso Enti esterni,
ricoprendo financo il ruolo di Presidente del Collegio;
Ciò premesso, preso atto delle considerazioni su esposte, si fa
osservare quanto segue:
1. sembra molto strano come i recenti contratti integrativi nel pubblico
impiego non abbiano tenuto conto delle su accennate esperienze
lavorative dal momento che, ad esempio, il decreto 30 marzo 2000, n° 162
(G.U. n° 141 del 19/06/2000), del ministro della Giustizia, al comma 2,
equipara la figura del revisore dei conti al dirigente pubblico con
esperienza triennale nella funzione.
2. La doglianza di cui al superiore punto 1), a parere dello scrivente,
viene ulteriormente ribadita dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3
– comma 10, (in G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 - in vigore dall'8 agosto
2002), in quanto, nel demandare la funzione di controllo presso i
collegi di revisione degli enti pubblici ai dirigenti (in rappresentanza
di amministrazioni ministeriali), non permette l’equiparazione dei
compiti del revisore dei conti "dipendente non dirigente" con quelli del
revisore "dipendente dirigente"; evitando così che la norma esplichi gli
effetti giuridici od anche solo economici in sede di contrattazione
integrativa. Impedendo, cioè , un sia pur minimo salto di qualità di
progressione nella carriera per i dipendenti interessati.
Sebastiano Battaglia
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