Premessa sulle linee
generali
Il bisogno di riformare il bilancio dello Stato, che rispondesse ad una esigenza di
ripianamento del debito pubblico, sempre più incontenibile, ma, parallelamente, di
trasparenza dellazione amministrativa dei conti pubblici, financo per cogliere
lopportunità di aderire al progetto comunitario di introdurre nellarea
dellUnione europea ununica moneta, portò il nostro Paese a sottoscrivere il
Trattato di Maastricht. In esso sono contenute tutta una serie di condizioni economiche
tendenti alla abolizione delle differenti economie degli Stati membri, allo scopo di
conseguire ununione monetaria ed economica delle monete fra gli stessi Paesi, legati
fra loro da un rapporto di cambio, scongiurando in tal guisa periodi di rivalutazione o
svalutazione monetaria.
Una nuova cultura riformatrice dello Stato andava affermandosi verso orientamenti
efficientistici provenienti dai Paesi dellUnione Europea, connotata dalle nuove
norme in materia di procedimento amministrativo ( Legge 7 agosto 1990, n. 241) e sulle
autonomie locali (8 giugno 1990, n° 142).
Già lart. 1, infatti, stabilendo che l'attività amministrativa è retta da
criteri di economicità e di efficacia (oltre che da trasparenza), apre il varco verso una
diversa mentalità che vuole mutuare dal settore aziendalistico privato quegli strumenti
di rilevazione della produttività dei servizi offerti allutenza, che permettano di
misurare attraverso la verifica e la valutazione degli obiettivi, il grado di efficienza
della macchina organizzativa della P.A..
Lelemento caratterizzante di economicità ed efficacia della legge 241 viene dato
dal termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, che, se non disposto
diversamente, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
esso deve concludersi entro trenta giorni.
Abbandonando ormai vecchie logiche di una scrupolosa osservanza a procedure
rigorosamente formalistiche, ingessate, che appesantivano lorganizzazione statuale
di eccessivi costi di gestione, obbligando lutente finale a subire lungaggini
burocratiche estenuanti, procurando in questultimo quel senso di sfiducia verso le
istituzioni ed un disinteresse generalizzato verso la cosa pubblica, il Parlamento, con
legge 23 ottobre 1992, n° 421, ha delegato il Governo della Repubblica a emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi,
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonchè alla
sua riorganizzazione.
Cenni sulla riforma del bilancio dello Stato
Tra gli aspetti più marcati della legge delega in argomento si sottolinea la
separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa,
disposta dal Dlgs. 30/03/2001, n° 165, art. 4, che al punto 1)* stabilisce " Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
mministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti." Mentre, al punto 2) ".
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati." A tal proposito, la
sentenza del T.A.R. Sardegna 12 giugno 2001, n° 692, sottolinea che il principio di
separazione è la garanzia della corretta attuazione del principio di imparzialità e buon
andamento dellazione amministrativa, previsto dallart. 97 della Costituzione.
Infatti, solo lassegnazione delle concrete funzioni operative alla dirigenza
garantisce la parità di condizioni e lefficienza gestionale, dal momento che la
dirigenza deve essere di per sé imparziale ed efficiente, come prevede larticolo 98
della Costituzione e lintera normativa sul procedimento amministrativo e
lorganizzazione del lavoro presso le Amministrazioni pubbliche. La linea di confine
tra le competenze degli organi di governo e quelle della dirigenza non va individuata in
base alla natura degli atti, bensì in relazione alla funzione che attraverso gli atti
viene esercitata.
Cosicchè, il Dlgs. 7 agosto 1997, n° 279, Titolo III (sulla base della delega al
Governo con legge 3 aprile 1994, n° 94), ha previsto le unità previsionali di base,
introducendo il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo,
attivato, per lesercizio 2000, con la circolare n° 32 del 26 maggio 1999,
assolvendo la funzione di supporto al processo di formazione del bilancio e di
strumento del nuovo sistema di controllo previsto dal Dlgs. 30 luglio 1999, n° 286.
Questo rinnovamento nel settore della contabilità pubblica ha fortemente innovato la
disciplina del bilancio dello Stato, trasformandolo da programmazione di spesa in
programmazione di costi, con strette interrelazioni con la disciplina del controllo di
gestione. La nuova impostazione del bilancio, infatti, è caratterizzata dal confronto
sistematico fra obiettivi prefissati e risultati conseguiti, in quanto impone
lanalisi dei costi per la valutazione del budget da assegnare ad ogni centro di
costo.
Tra le azioni che questo governo si propone di conseguire quali obiettivi del programma
che si è dato, se ne citano alcune:
¨ Il provvedimento sul contratto di lavoro a tempo determinato, in attuazione della
Direttiva europea in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;
¨ la realizzazione dellemersione delleconomia sommersa, utilizzando un
meccanismo di flessibilità contrattuale e di incentivi fiscali e contributivi, per fare
emergere una parte consistente delleconomia nera o grigia.
¨ La legge "obiettivo", mirata alla realizzazione di grandi infrastrutture
strategiche. La legge è caratterizzata dalla drastica riduzione dei fattori ostacolo
(burocrazia, ecc.), basata su "project financing" e "general
contractor" ed in grado di realizzare grandi infrastrutture che non si attuano da
molti anni, anche a causa dei vincoli che questa legge rimuove.
¨ Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nellesercizio delle
attività produttive, favorendo una politica di potenziamento degli investimenti nel
processo economico-produttivo delle aziende (1).
¨ Liberalizzazione dei fondi pensione, facendo scegliere al lavoratore se lasciare il
trattamento di fine rapporto nellimpresa od investirlo in fondi. In questo secondo
caso si sviluppa il mercato finanziario italiano, costituendo parallelamente il secondo
pilastro previdenziale.
Una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001 (G.U. n.
18 del 22 Gennaio 2002) esprime lassicurazione della nuova legislatura
nellesperire tutti gli interventi necessari a garantire il funzionamento di un
nuovo modello di amministrazione caratterizzato da: massima sintonia dell'attivita'
amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma;
aumento della capacita' di programmazione delle amministrazioni e della managerialita'
nella gestione; responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione, sulla base di criteri di misurazione quanto piu'
possibile oggettivi e verificabili; valorizzazione delle professionalita' piu' capaci.
Mentre una successiva direttiva generale del Ministro dell'Interno Claudio Scajola per
l'attività amministrativa e per la gestione per l'anno 2002 (registrata alla C.C. il
21/02/2002) è rivolta ai Capi dei Dipartimenti e coinvolgerà i Prefetti della Repubblica
nella concreta realizzazione degli obiettivi generali delle politiche del Ministero
dellInterno e degli altri obiettivi generali dellazione amministrativa, cui
concorrerà lintera dirigenza dellAmministrazione, centrale e periferica,
secondo programmi ed obiettivi che gli stessi
Dipartimenti ed Uffici territoriali del Governo indicheranno, nellambito: delle
politiche settoriali stabilite dal DPEFF, dalla legge finanziaria; dalla politica di
semplificazione amministrativa;
dallimpegno per il contenimento della spesa; dalla digitalizzazione
dellamministrazione; dal miglioramento della qualità dei servizi, anche attraverso
forme di esternalizzazione degli stessi.
La Direttiva in argomento, alla luce delle linee di indirizzo emanate dal Ministro per
linnovazione e la tecnologia in data 21/12/2002, è incentrata soprattutto
alladeguamento dei sistemi informativi automatizzati con lo sviluppo delle strutture
di information comunication technology, al fine di garantire una più accresciuta
quantità di servizi on line, consentendo la più ampia diffusione delle nuove tecnologie
fra il personale dipendente, che dovrà essere sempre più formato sulluso delle
innovazioni tecnologiche mediante il supporto dellinformatica.
Il progetto del bilancio è articolato in unità previsionali di base (a loro volta
ripartite in capitoli di
spesa), che formano oggetto di approvazione parlamentare. Queste ultime sono concepite
in modo tale che ad ogni unità corrisponda un unico centro di responsabilità.
Le unità previsionali di base vengono determinate con il disegno di legge di
approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o
integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente.
Le Amministrazioni centrali, organizzate su base dipartimentale (Dipartimento Pubblica
Sicurezza; Dip. Affari Interni e Territoriali; Dip. Libertà Civili e Immigrazione; Dip.
Vigili del Fuoco, Difesa Civile e Soccorso Pubblico), costituiscono i centri di costo, che
sono identificati con i centri di responsabilità amministrativa. Le stesse predispongono
il Bilancio di previsione finanziario (che è rivolto alla acquisizione delle risorse e si
riflette nel fabbisogno occorrente) e il Budget economico, che riguarda
lutilizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali).
Il Dlgs. N° 279/97, tab. B), prevede che ogni Amministrazione centrale (cioè centro
di costo) definisca il proprio budget economico, quantificando i costi previsti secondo il
piano dei conti. I costi vengono rappresentati da una scheda budget che espone le
voci del piano dei conti, prese a riferimento dalle Amministrazioni interessate per
formulare le proprie previsioni di spesa.
Queste ultime dovranno riguardare solamente lindividuazione delle occorrenze
necessarie allassolvimento delle finalità istituzionali, riconducibili alle
funzioni-obiettivo programmate dal Potere politico, non potendosi discostare dalle
spese non predeterminate legislativamente, evitando così il ricorso ad occorrenze
riguardanti il soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze. In tal guisa, il bilancio di
previsione comprenderà quegli stanziamenti dei singoli stati di previsione,
determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi
concretamente perseguibili, (nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel periodo cui si
riferisce il bilancio, in base agli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e
dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione), venendo
accantonata la logica della quantificazione degli stanziamenti in virtù del criterio
della spesa storica incrementale, poiché il budget conterrà quelle previsioni di
spesa ritenute strettamente necessarie al mantenimento degli standards dei servizi.
La quantificazione degli stanziamenti nel bilancio di previsione, secondo il criterio
della legislazione vigente, è demandata alla legge finanziaria.
Per ogni unità previsionale di base vengono indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dellesercizio precedente a quello cui il bilancio di riferisce;
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si riferisce;
c) lammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nellanno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza e in conto residui.
Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli e per tipo
del cespite. Mentre, per le entrate tributarie, le unità previsionali sono
ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi
ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
A tal riguardo, le entrate si distinguono per: entrate tributarie o extratributarie;
alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali; riscossione di crediti o accensione di
prestiti;
Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si
riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti.
Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per
spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti
integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri
comuni. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in
unità per spese di investimento, per oneri comuni e, (investimenti diretti e indiretti;
partecipazioni azionarie; conferimenti nonchè operazioni per concessione di crediti).
Ai sensi dellart. 1 comma 4 della Lg. 3/04/1997, n° 94, possono
essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale,
fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, su
proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare,
al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti. Sono escluse le
variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare.
Sulla base di quanto appena esposto, si fa osservare come gli storni che la legge
consente possono essere di due tipi: una riguarda lautorizzazione degli stessi,
riservata alla Pubblica Amministrazione allinterno della stessa unità previsionale
su indicazione del dirigente responsabile il centro di responsabilità amministrativa;
laltra è riservata al Parlamento, che può disporre 1) lo storno tra diverse
unità previsionali di base, o, addirittura, - 2) listituzione di nuove unità
previsionali. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità
previsionali.
Il processo si sviluppa in quattro momenti significativi:
· il budget, che prevede la definizione degli obiettivi da raggiungere, la cui fase
implica la programmazione delle risorse, stabilendo gli interventi da assumere ed i tempi
per la loro attuazione;
· la gestione, che si occupa della rilevazione dei fatti amministrativi;
· Il controllo, con lo scopo di verificare il regolare andamento della gestione, che
tenga conto degli obiettivi che erano stati prefissati nonché della puntuale ottemperanza
delle disposizioni di legge vigenti;
· La rendicontazione, attraverso cui bisogna rendere conto dei risultati conseguiti
con la gestione.
Il sistema di contabilità economica pubblica per centri di costo è formato dal piano
dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
Il piano dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi
necessario al controllo di gestione.
I centri di costo sono individuati nei centri di responsabilità dell'amministrazione,
diretti a rilevare i risultati economici ed a seguirne l'evoluzione.
I servizi esprimono le attività istituzionali delle Amministrazioni dello Stato e sono
aggregati nelle cosiddette funzioni- obiettivo.
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, sentite le
amministrazioni interessate, dispone la ripartizione delle unità previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
I ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano,
le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni, secondo gli obiettivi che ciascuna amministrazione ha programmato di
volere raggiungere, il cui progetto sia stato finanziato nello stato di previsione. Il
decreto di assegnazione delle risorse é comunicato alla competente ragioneria anche ai
fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei Conti.
Ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n° 468, art. 4 bis nonché del Dlgs. 7 agosto
1997, n° 279, artt. 10 e 12, lIspettorato Generale per le Politiche di Bilancio è
preposto alla predisposizione del progetto di bilancio di previsione, anche sulla base
degli elementi forniti dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie operanti
presso i Dipartimenti provinciali del Ministero, oltre che della contabilità economica
per centri di costo.
In base allart. 13 del Dlgs. N° 279/97, il rendiconto generale dello Stato
espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese
secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso é costruito sulla base della
classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per
unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi
stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali
leggi di spesa.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni del demanio di cui allart. 822
del codice civile e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione
ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale
differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del
patrimonio é allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti
positivi e negativi (di cui diremo appresso), nonché gli indici di redditività della
gestione stessa.
Per consentire la valutazione economica della gestione, in grado di misurare il grado
di funzionamento della macchina organizzativa dello Stato e, quindi, lo standard di
efficienza, il sistema economico fa riferimento ad un nuovo concetto, importato
dallambito privatistico, quello di "costo", che può essere definito come
"lonere derivante dalleffettiva utilizzazione delle risorse". A
differenza della "spesa", il cui onere è legato alla rilevazione di carattere
finanziario della gestione, cioè allesborso monetario consistente
nellacquisizione di beni e servizi utili al processo amministrativo, il costo viene
rilevato dalla gestione solo nel momento in cui la risorsa viene impiegata e non prima.
Per cui, dora in avanti il controllo di gestione dovrà individuare lesatta
correlazione intercorrente tra contabilità economica e la contabilità finanziaria, al
fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi
con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello
Stato, evidenziando le poste integrative e/o rettificative che esprimono le diverse
modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
Tra i costi, secondo le voci del piano dei conti, vè nè uno
significativo, riguardante gli ammortamenti. Scopo dellammortamento è quello di
ripartire sugli esercizi di competenza un costo pluriennale e non determina il valore che
le immobilizzazioni devono avere in bilancio: Lammortamento deve essere imputato in
ogni esercizio, anche se il valore di un bene ha superato il valore al quale esso è
iscritto nel bilancio. La ripartizione attuata mediante lammortamento avviene in
base alla vita utile, che ha riguardo al deperimento fisico atteso, allobsolescenza
e ai vincoli legali o di altro genere nellutilizzo del bene. Si tenga conto che la
vita utile di un bene ammortizzabile può essere più breve della vita fisica: infatti, la
prima è legata anche ai cambiamenti tecnologici, ai miglioramenti nella produzione, alle
variazioni nella domanda di mercato del prodotto o del servizio prodotto dal bene ed ai
limiti legali quali la data di cessazione delle locazioni correlate.
Lammortamento va rilevato nella sua interezza. Pertanto, la vita utile di un bene
e, quindi, laliquota dammortamento, deve essere rettificata, sia per
lesercizio corrente che per quelli futuri, se non risulta più appropriata; il
cambiamento di vita utile dei cespiti, a seguito di mutamenti nelle condizioni originarie
di stima, costituisce un cambiamento di stime contabili, necessario nel procedimento di
formazione del bilancio.
Particolare attenzione nel processo di riforma del bilancio è riservata al costo del
personale, che viene determinato in base allimpiego delle risorse umane previsto,
espresso in anni/persona. Vale a dire che gli anni/persona relativi al personale si
sottraggono od aggiungono a seconda che le risorse umane siano in forza al centro di
costo, ma in servizio presso altri centri di costo, ovverosia che prestino servizio presso
il centro di costo, ma in forza ad altri centri di costo dello stesso centro di
responsabilità.
Pertanto, costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla
gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le
sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E espresso, ai fini del
pareggio, il risultato economico negativo.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi.
Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie
prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le
spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari
diversi, le imposte e tasse, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti,
le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i
minori crediti e i minori residui attivi. E espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici negativi.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti
coefficienti:
a) per le immobilizzazioni immateriali, come: diritti dautore, brevetti ed
opere dingegno, ammortamento del 20%;
b) per le immobilizzazioni materiali (beni immobili), come: Vie di
comunicazione, Infrastrutture idrauliche, infrastrutture portuali ed aeroportuali,
Fabbricati civili ed industriali, Beni di valore culturale, storico ed archeologico od
artistico, Strade ferrate, Fabbricati militari, al 2 %;
c) per le immobilizzazioni materiali (beni mobili), come: Mezzi di trasporto
stradali pesanti, 10%; Mezzi di trasporto leggeri, 20%;Mezzi di trasporti aerei e
marittimi, 5%; Macchinari per ufficio, 20%; Mobili e arredi per ufficio, Mobili e arredi
per alloggi, 10%; Mezzi terrestri da guerra, Mezzi aerei e navali da guerra, 5%; Opere
artistiche, 2%; Animali, 20%.
Una delle principali caratteristiche della legislazione sulla riforma del bilancio
dello Stato è quella di affiancare alla dimensione giuridico - amministrativa della
Pubblica Amministrazione una dimensione anche manageriale. L'introduzione della
contabilità economica deve essere intesa nel senso di rendere obbligatorio nel tempo un
sistema contabile che possa:
1) garantire il controllo amministrativo della gestione;
2) fornire un supporto conoscitivo capace di orientare le scelte decisionali.
La necessità di monitorare l'economicità della gestione deve essere intesa come
indicatore sintetico della efficienza, della efficacia e della economicità gestionale,
ossia come contenimento dei costi di produzione/erogazione e miglioramento della qualità
dei servizi offerti.
Con il raccordo tra la contabilità economica e la contabilità finanziaria,
voluto dallart. 11 del dlgs. 279/97, si riuscirà a determinare il risultato
economico della gestione apportando delle rettifiche alla gestione finanziaria nel
rispetto delle logiche della competenza economica.
La predisposizione del budget economico, che riflette la valutazione economica della
gestione, è mirata a trasformare i valori finanziari in economici; in particolare il
budget è considerato uno strumento finalizzato alla trasformazione della gestione
corrente in economica e quella non corrente in patrimoniale. Infatti, proprio nel cercare
di redigere tale documento, gli esperti di finanza pubblica si sono per la prima volta
accostati ai concetti economici di costi e benefici e, quindi, al concetto di competenza
economica.
Attraverso un buon sistema di contabilità economica, inoltre, si ottengono i dati e le
informazioni necessari per monitorare aspetti fondamentali per la gestione della cosa
pubblica, necessari alla valorizzazione del patrimonio.
Inoltre non si può prescindere dalla contabilità economica per la redazione veritiera
e corretta del conto del patrimonio con il quale si mette in evidenza la consistenza delle
attività e delle passività nonché il loro risultato differenziale, netto patrimoniale.
La variazione di quest'ultimo dall'inizio alla fine dell'esercizio rappresenta il
risultato economico della gestione.
In pratica, la riconciliazione contabile assolve alla funzione di rilevare i
disallineamenti temporali tra il periodo previsto per limpiego delle risorse, cioè
della loro effettiva utilizzazione (budget economico), ed il periodo in cui si sostiene
lesborso monetario (bilancio finanziario). Per cui, potremo trovarci di fronte a
centri di costo che prevederanno di acquisire risorse nel corso dellesercizio,
utilizzando:
· stanziamenti in conto competenza (del proprio centro di responsabilità
amministrativa che di altri centri), per costi da sostenere su stanziamenti di competenza
dei capitoli del proprio Centro di Responsabilità Amministrativa, o costi da sostenere su
stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa
dello stesso Ministero ed ancora costi da sostenere su stanziamenti di competenza di
capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri.
· stanziamenti in conto residui, per costi relativi a spese da sostenere su
fondi residui provenienti dagli anni precedenti.
Prima dell'introduzione della summenzionata normativa, la redazione di un conto
generale del patrimonio era caratterizzata da una scarsa attenzione riservata agli
inventari e, soprattutto, dalla mancata valutazione negli stessi dei beni demaniali, la
cui manutenzione non può non incidere sui costi di gestione.
Prima, cioè, il conto generale del patrimonio risultava poco attendibile
poiché non veniva attuato il collegamento tra gestione finanziaria e risultati del conto
del patrimonio.
Naturalmente con l'introduzione di una contabilità economico-patrimoniale si dovrà
poter contare su inventari aggiornati, che siano in grado cioè di osservare quale sia la
consistenza effettiva dei beni di proprietà dello Stato, così da poter calcolare
ammortamenti corretti da far confluire nel conto economico e al fine di ottenere il valore
reale del patrimonio e la quota di costi di competenza dei diversi esercizi in cui il bene
produrrà la sua utilità.
L'introduzione del budget economico è stato voluta dal legislatore per facilitare
l'implementazione della contabilità economica ma, soprattutto, per suscitare negli
addetti ai lavori un interesse verso i risultati aziendali. (2)
L'obiettivo è stato quello di creare un sistema di rilevazione che, partendo dal conto
del bilancio e dal vecchio conto generale del patrimonio, permettesse di ottenere
risultati sufficientemente attendibili in termini economici, introducendo un meccanismo
che portasse a far comprendere agli operatori quanto l'introduzione di tale nuovo obbligo
fosse configurabile come una nuova opportunità per disporre di ulteriori informazioni
rilevanti per fare valutazioni di efficienza e di efficacia, necessarie per affrontare e
sostenere scelte direzionali (politico - amministrative ); per esempio, per decidere quali
attività realizzare, per quanto tempo, come individuare le risorse, affrontare le scelte
sull'esternalizzazione o meno di determinati servizi (make or buy) ecc..
Infine, con il raccordo tra la contabilità economica e la contabilità finanziaria,
dopo aver rinvenuto i dati finanziari e quelli patrimoniali dalle scritture dell'ente
(contabilità finanziaria e inventari), occorre individuare tutti quei dati di natura
economica che, al contrario, non trovano evidenza in
alcun documento e che necessitano, da un lato, (di alcune rilevazioni extracontabili e,
dall'altro, di rettifiche ed integrazioni del dato Finanziario.
Quindi, mentre Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, al fine di evidenziare
le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, il conto economico è il
documento che evidenzia sinteticamente i costi e i ricavi della gestione nell'esercizio
considerato per determinare il risultato economico (differenza tra rendimenti e costi).
Esso comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al
fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione
di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
degli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio (ratei, risconti,
ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, iva ecc.).
Il conto economico si fonda sul principio della competenza economica (si considerano
costi dell'esercizio solamente quelli che hanno contribuito a generare altrettanti
benefici o rendimenti di competenza nell'esercizio medesimo).
L'istituto dellassestamento di bilancio è stato introdotto con la legge n. 468
del 1978 per consentire laggiornamento degli stanziamenti di bilancio a metà anno
nell'ambito della legislazione vigente, delle dotazioni di competenza e di cassa delle
unità previsionali di base "anche sulla scorta dei residui attivi e passivi
accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente".
Elemento quest'ultimo che è rilevante ai fini della consistenza delle dotazioni di cassa
e il cui ammontare è soltanto prevedibile al momento dell'approvazione del bilancio.
La legge di assestamento del bilancio serve solo a rimodulare le previsioni di gettito e
gli oneri aventi carattere discrezionale, nonché gli incassi e i pagamenti autorizzati,
anche sulla scorta dell'effettiva consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto
del precedente esercizio.
La Nota preliminare al disegno di legge, la legge n. 208 del 1999, che è intervenuta
modificando molte parti della legge n. 468 del 1978, non ha modificato la configurazione
tecnico-giuridica dell'assestamento.
Con l'assestamento, dunque, non si possono proporre modifiche o integrazioni al
quadro macrofinanziario disposto con la decisione di bilancio.
Il disegno di legge di assestamento è suddiviso in due parti distinte. La prima parte,
non oggetto di decisione parlamentare, registra le variazioni intervenute a seguito di
atti amministrativi. La seconda parte, che è la sola oggetto di decisione parlamentare,
illustra le proposte di variazione recate dal provvedimento, in termini di competenza e
cassa.
Tali variazioni concernono, in termini di competenza per le spese, le unità previsionali
di base recanti spese obbligatorie (stipendi, indennità, ecc.) e le unità previsionali
di base concernenti spese discrezionali per adeguamento al fabbisogno relativi
all'attività ordinaria dei ministeri; per le entrate riflettono l'adeguamento delle
previsioni all'evoluzione tendenziale del gettito in relazione a diversi andamenti
dell'economia o a diverse configurazioni della manovra di finanza pubblica. In termini di
cassa le variazioni proposte sono determinate tenendo conto della consistenza della massa
acquisibile e della massa spendibile conseguenti alla nuova configurazione della
competenza e all'accertamento dei residui effettuato con il rendiconto. Quanto
all'emendabilità dell'articolato, gli emendamenti devono avere una natura contabile e non
recare norme di carattere sostanziale.
Come prescritto dal DPR 20/02/1998, n°38, art. 9 secondo comma, e art. 10,
comma 2°, lett. a), e dal D.P.R. n° 154/98, art. 2, gli uffici centrali del bilancio
ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della
contabilità economica di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'art.
12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione
degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e
dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai
fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'art.
4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stessi uffici di cui sopra provvederanno ad inserire negli archivi del sistema
informativo dellIspettorato Generale per le politiche di bilancio le informazioni
previsionali contenute nelle schede-capitolo in argomento. Dopodichè le
Amministrazioni centrali procederanno ad assegnare le risorse previste dal budget ai
rispettivi Uffici sul territorio.-
Tra le misure intraprese per drenare il dilagare della spesa pubblica, la legge
finanziaria per il 2000 , n° 488 del 1999, allart. 26, prevede la graduale
introduzione del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi, che obbliga la Pubblica
Amministrazione di ricorrere alle convenzioni-quadro per gli approvvigionamenti.
La centralizzazione degli acquisti, una migliore distribuzione allinterno
dellAmministrazione pubblica, il ricorso alla telematica e la lotta agli sprechi ed
alla duplicazione delle funzioni, sono le indicazioni di percorso attraverso cui le ultime
due leggi finanziarie hanno individuato unampia area di risparmio, cui sottintende
il tentativo di invertire la rotta, avviando la pubblica Amministrazione verso una
gestione più oculata delle proprie risorse. Con lo sviluppo del mercato elettronico, con
lintroduzione di strumenti di e-procurement come il catalogo elettronico e il
market place, le aste on line permetteranno di acquistare tramite CONSIP
S.p.A.(Concessionaria Servizi Informatici Pubblici, società posseduta interamente dal
Tesoro), evitando di espletare le gare ed ottenendo un significativo risparmio sul prezzo.
Inoltre, con la centralizzazione delle procedure di gara e di aggiudicazione delle
forniture di beni e servizi presso la Centrale acquisti, le aste on line consentono
lazzeramento dei tempi di accesso al mercato ed eliminano i rischi di contenzioso
per le amministrazioni. Al momento, lutilizzo di Consip è obbligatorio per la P.A.;
non lo è per gli enti locali.
L"indebitamento netto di competenza" è il primo parametro
rilevante, in sede europea, ai fini del "Patto di Stabilità e Crescita".
La scelta di questo parametro (è stata), è in specie, mirata ad evitare che i paesi
limitassero nel breve termine il controllo delle spese di cassa, lasciando tuttavia
lievitare le spese di competenza.
Nel corso degli ultimi 10 anni, non cè mai stata forte dissociazione, tra
fabbisogno ed indebitamento.
Data linterazione tra "fabbisogno di cassa" ed "indebitamento
netto di competenza", il Governo programmerà la sua azione, che non potrà
consistere assolutamente in una drastica manovra di finanza pubblica, sia questa fiscale
(aumenti delle tasse), o "sociale" (tagli di pensioni, sanità, etc.). Perché
una manovra di questo tipo produrrebbe effetti regressivi, opposti a quelli auspicati.
Può solo svilupparsi nei termini che seguono:
a) rallentare la trasformazione dellextra-"fabbisogno di cassa" in
nuovo "indebitamento netto"; b) ridurre con serietà e sistematicità
l"indebitamento netto".
Nellassetto presente dei rapporti europei, è il "Patto di stabilità e
crescita" che determina il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. È il
DPEF, che deve tendere quanto più possibile a rispettare, tanto nei parametri quanto
nelle procedure, il "Patto" europeo.
Con il Programma di stabilità da parte di ciascuno dei paesi europei (introdotto con
il DPEF nel 1990-2001 e mirato a coinvolgere le Regioni e le autonomie locali a contenere
il disavanzo complessivo della P.A.), tutti i governi sono chiamati annualmente a
presentare gli obiettivi di crescita e di finanza pubblica e le strategie di medio periodo
necessarie per raggiungere gli obiettivi di pareggio o avanzo del saldo di bilancio e di
riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni. Per lItalia, le linee guida
chiedono, per il prossimo quadriennio, un rafforzamento del patto di stabilità interno,
teso alla valorizzazione del patrimonio pubblico; in particolare, attuare il programma di
dismissioni preventivate e non realizzate nonché al rilancio dello sviluppo e la
riduzione della spesa pubblica, individuando possibili, ulteriori rimedi, accelerando la
riduzione dellelevato debito pubblico.
Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della
Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2002-2004, i commi 2, 3 e 4 dellarticolo 24 - della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Legge finanziaria 2002) - come modificato dallarticolo 3 del decreto legge
22 febbraio 2002, n. 13, hanno introdotto, sulla gestione di bilancio 2002, ulteriori
vincoli alla crescita delle spese correnti, come definite dai commi 2, 3 e 4 bis: nel
confronto tra il 2000 e il 2002, tale crescita non può eccedere il limite del 6 per cento.
Questi obiettivi ed i relativi vincoli inerenti il rispetto del patto di stabilità
interno riguardano province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi da parte degli enti locali, ove
ricorra lipotesi di cui allart. 141, 2° comma, del dlgs. 18 agosto 2000, n°
267, verrà accertato da un commissario ad acta su designazione del Prefetto, il quale,
trascorso infruttuosamente il termine prestabilito per legge, potrà deliberare lo
scioglimento del consiglio.-
La soppressione dei CO.RE.CO è avvenuta con legge costituzionale del 18 ottobre 2001,
n° 3 (pubblicata sulla G.U. n° 248 del 24/10/2001), che, allart 9, ha apportato
delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, stabilendo che gli
articoli 128, 129 e 130 della Costituzione sono abrogati. In particolare lart. 130
costituzionale prevedeva il controllo da parte di un Organo della Regione sugli atti degli
Enti locali. (Tar Abruzzo-Pescara -