Marcello Bellotta
pubblico dipendente
AL LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO, CHE SI TROVA NELLA
DUPLICE QUALITA' DI SOGGETTO ESSO STESSO DISABILE E DI FAMILIARE CHE
ASSISTE UN DISABILE, E' CONSENTITA LA CUMULABILITA' DEI PERMESSI
RETRIBUITI PREVISTI DAL COMMA 6 E 3 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92,
PURCHE' IL BENEFICIARIO SIA NELLA CONDIZIONE DI SODDISFARE SPECIFICHE
ESIGENZE ASSISTENZIALI AL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE E NON VI
SIANO, NELL'AMBITO DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE, ALTRI SOGGETTI CHE
USUFRUISCONO DELLO STESSO BENEFICIO?
A TAL PROPOSITO LE CIRCOLARI DELL'I.N.P.S. NN. 37 DEL 18.2.1999 E 128
DELL'11.7.2003 AFFERMANO CHE CIO' NON E' POSSIBILE, MENTRE IL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN PIU' DI UN'OCCASIONE
RICHIAMANDOSI ESPRESSAMENTE AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 784/95
SI E' ESPRESSO FAVOREVOLMENTE IN MERITO ALLA CUMULABILITA' DEI DUE
BENEFICI.
SONO DIPENDENTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA QUALE E' STATA
RIGETTATA LA DOMANDA DI CUMULABILITA'.
VI PREGO DI FARMI CONOSCERE IL VOSTRO PARERE AL RIGUARDO E VI RINGRAZIO
ANTICIPATAMENTE.
Marcello Bellotta
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Umberto Girotto
Nuovo utente
Anche nella nostra Amministrazione si è presentato lo stesso caso e, in
applicazione della circolare INPDAP (ente previdenziale di riferimento
delle amministrazioni pubbliche sanitarie)10 luglio 2000 n. 34 (che al
punto 5.1 prevede la "cumulabilità dei benefici in capo la lavoratore
nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di
portatore, lui stesso, di handicap grave...)il diritto ai permessi
retribuiti è stato accordato.
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Risposta a: Permessi retribuiti - Lg. 104/92.-
Autore:
www.ilpersonale.it
Ammesso che possa essere possibile che un soggetto affetto da handicap
possa, a sua volta, prestare assistenza ad altro soggetto, contemplato
dalla L. 104/1992 - ciò dipende dalla gravità dell'handicap
che affligge il lavoratore che presta assistenza - effettivamente le
interpretazioni sono contrastanti. Da una parte, l´INPS non riconosce al
lavoratore disabile ulteriori giorni per assistere un altro familiare
handicappato (atteggiamento confermato dalle circolari INPS n. 37/1999 e
128/2003), mentre, dall´altra, il Consiglio di Stato, con parere n.
784/1995, ha ammesso la cumulabilità dei permessi in caso di più
disabili all´interno della famiglia a due condizioni: a) che non vi
siano altri familiari che possano fornire assistenza b) che la gravità
dell´handicap non sia ostativa all´assistenza della persona disabile.