L’amministrazione - Comparti Ministeri - sta
definendo la piattaforma di riassetto degli uffici successivamente al
processo di riqualificazione del personale dipendente ed in base alle
costituende aree, previste dalla Tabella B allegata al Decreto
Legislativo 19 maggio 2000, no 139, art. 2 — comma 6°); disponendo di
assegnare a funzionari dell’area C di ragioneria la competenza, sia dei
contratti, sia del "controllo di gestione".
A tal riguardo, si fa presente che entrambe le competenze appartengono
alla categoria dei cosiddetti "SERVIZI COMUNI", di cui è parte anche il
3° Settore ragioneria), ma non appartengono alla ragioneria in senso
stretto.
Inoltre:
Il controllo di gestione verte su tutta la gestione e viene svolta in
via anticipata, poiché concerne la fase di programmazione, diretta ad
intercettare gli obiettivi da raggiungere;
Mentre alla ragioneria compete il controllo di regolarità
amministrativo-contabile, che riguarda uno degli aspetti della gestione,
quella con rilevanza economico-finanziaria e viene svolta solo
successivamente.
Il giurista Luigi Oliveri, rispondendo ad un analogo quesito sul sito
www.lexitalia.it rispondeva di non condividere
l’assegnazione del controllo di gestione " agli organi di riscontro
contabile, in quanto lo stesso ha "la funzione di supportare l’attività
appunto gestionale mentre si svolge. Il controllo da parte dell’ufficio
di ragioneria o dell’organo di revisione contabile, invece, ha una
funzione di verifica successiva, sui risultati contabili e finanziari.
Se le due funzioni fossero affidate allo stesso soggetto, questo in
qualche modo finirebbe per avallare le sue stesse decisioni, il che
appare oggettivamente non corretto.
Ringrazio molto, rimanendo in attesa di cortese riscontro.-
Concetto
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Ringrazio per la fiducia (forse eccessiva) riposta
nei miei confronti. Il mio avviso, però, riguardava i revisori dei
conti. Mi pare che il riassetto del Ministero non costituisca problemi.
luigi oliveri
Redazione Riv. on line Lexitalia
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Condivido l’impostazione del quesito in discussione,
che sia l’attività contrattuale della P.A. come il controllo di gestione
non spettino necessariamente all’area economico-finanziaria.
Primo, perché la Tabella B allegata al Decreto Legislativo 19 maggio
2000, no 139, art. 2 — comma 6°, sulle costituende aree funzionali, pone
fuori dall’area della "Contabilità e gestione finanziaria" la materia
contrattuale. Secondo, in quanto la competenza dei contratti è
connaturata ad una funzione precipuamente giuridico-amministrativa del
funzionario preposto al servizio, consistente nell’istruttoria di
processi amministrativi, che, sia nella forma come nel loro substrato
sostanziale, si riflettono in una impostazione tecnico-giuridica
dell’atto da adottare, del tipo: la stesura di un contratto; la
predisposizione di un ricorso; la rappresentanza dell’Amministrazione in
giudizio, tramite Consulente Tecnico d’ufficio; la decretazione di varia
origine, ecc.
E’ di tutta evidenza, al momento, il resoconto di una recente riunione
CISL dei dirigenti contrattualizzati, tenuta giorno 13 febbraio cm. a
Bologna, secondo cui l’attività contrattuale non può essere incardinata
nell’ex III settore - ora "Contabilità e gestione finanziaria" - (così
come stabiliva il D.P.R. n° 340/82). Di conseguenza, il funzionario
delegato, titolare di contabilità speciale, non ha la facoltà di
modificare un Decreto Presidenziale della Repubblica.
Per quanto riguarda il controllo di gestione (al fine di regolare
l’azione amministrativa della P.A.), poiché esso prelude ad interventi
di programmazione della spesa, implicanti l’attuazione degli indirizzi
generali del Governo, non può che essere ricondotto alla podestà
deliberante dell’organo volitivo. Ditalchè, poiché l’ufficio preposto al
controllo di gestione dev’essere supportato da una idonea rete
organizzativa, formata dalla migliore combinazione delle risorse umane
nonché da organismi di valutazione, incentrati su un sistema di
rilevazioni analitiche per centri di costo, la struttura richiesta non
può che ricercarsi su titolari della funzione amministrativa con
capacità negoziale autonoma e deliberante.
Non v’è dubbio che agli uffici di ragioneria è affidato il compito di
garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa (Dlgs. 286/99).
Libero Valle - pistoia
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Mi pare di capire che la risposta del Dr. Oliveri,
che "il riassetto del Ministero non costituisca problemi", tanto
laconica quanto vagamente scontata (difformemente al suo abituale piglio
dottrinario e preciso), voglia essere di assonanza alle argomentazioni
formulate nel superiore messaggio. Non fosse altro che la caratteristica
peculiare della linea di demarcazione che contraddistingue l’area
amministrativa da quella amministrativo-contabile consiste
nell’intangibilità del principio di inerenza del servizio contabile col
suo alveo naturale dell’area di appartenenza, tipico della rilevazione
dei fatti amministrativi di gestione, riconducibili alle specificità
professionali delle tecniche ragioneristiche (scienza dei conti, da
ratio), che si compendiano nella rendicontazione, attraverso cui bisogna
rendere conto dei risultati conseguiti con la gestione.
L’istruttoria di un qualunque atto afferente l’area di ragioneria,
infatti, avrà una propedeucità amministrativa, che presuppone l’esame di
vari documenti e la consultazione di disposizioni di leggi di natura
contabile e fiscale, culminanti nella formazione del procedimento dai
risvolti economico-finanziari (emissione di documenti contabili;
applicazione di imposte e tasse; estratti conto; decreti di trattamento
economico; tenuta di capitoli di bilancio e dichiarazioni fiscali;
ecc.).
Il suddetto principio di inerenza dei servizi alla loro legittima area
funzionale si contrappone, per converso, a quell’altro principio della
non fungibilità di servizi contabili (che non siano suscettibili di
tradursi in riflessi economico-finanziari) con altri servizi di aree
diverse.
In una parola, il sistema unico di contabilità economica analitica per
centri di costo, introdotto con il Dlgs. 279/97, dovrà assolvere alla
funzione di supporto al processo di formazione del bilancio e di
strumento del nuovo sistema di controllo previsto dal Dlgs. 30 luglio
1999, n° 286.
concetto - Nuovo utente
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