Rivesto il ruolo di funzionario amministrativo
economico e finanziario come direttore dell’area C2, ex ottavo livello
presso il ministero per i Beni e le attività culturali. Ho preso
servizio presso uno degli istituti periferici del ministero a Siena nell'ottobre
del 1999 e, fino al mio trasferimento a Firenze presso un altro istituto
sempre dei beni culturali nel gennaio 200], ho ricoperto il ruolo di
direttore amministrativo,
area C3, ex nono livello, qualifica prevista nell’organico della
Soprintendenza di Siena dove ho prestato servizio, ma lasciata scoperta
dal Ministero che ha creato così un vuoto d’organico nella direzione
dell’area amministrativa.
Premesso che il mio profilo e qualifica
erano previsti espressamente nella pianta organica dell’istituto e che
ho svolto come da ordine di servizio del dirigente dell‘istituto, fin
dal primo giorno di servizio, mansioni di livello superiore (nono
livello nel caso specifico) e a tutti gli effetti funzioni proprie del
direttore amministrativo, vorrei sapere se, avendo svolto le mansioni
sopra indicate per due anni, posso chiedere la differenza di trattamento
economico differenziato tra l’ottava e la nona qualifica funzionale
Lettera firmata — FIRENZE
La risposta è affermativa
in applicazione dell’ articolo 52 deI Dlgs 165/2001. L’orientamento
pacifico e costante del Consiglio di Stato (si veda da ultimo la
sentenza, sezione V^ n. 3276 del 12 giugno 2002) ha sempre
collegato la possibilità di riconoscere, a fini retributivi, lo
svolgimento effettivo di mansioni superiori alla duplice e concomitante
circostanza dell’esistenza e della disponibi1ità della posizione di
ruolo coperta in via di supplenza e di un formale provvedimento di
attribuzione dell’incarico, proveniente dall’organo titolare del potere
relativo. Nel caso del lettore ricorrono entrambi i presupposti.
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a cura della Rubrica "L'Esperto Risponde"