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IPAB: quale destino le attende alla luce della loro
trasformazione, cui dovranno vigilare le Regioni?
Le IPAB (Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), che erogano servizi
assistenziali, avrebbero dovuto trasformarsi in aziende
pubbliche di servizi alle persone entro due anni
dall’entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207, a
norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sul
riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza. Contemporaneamente, viene abrogata
la disciplina prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972,
che resterà in vigore solo per il periodo di transizione, in
attesa che si compia il riordino delle istituzioni.
La trasformazione comporterà
l’adeguamento degli statuti, facendo salve le finalità
statutarie originarie.
Le IPAB operano
prevalentemente nel campo socio-assistenziale e si
alimentano con fondi di diversa provenienza: rendite
patrimoniali; rette di ricoveri; donazioni e lasciti;
contributi di privati sulle rette corrisposte dalle famiglie
degli assistiti e contributi pubblici (si ricordano, al
riguardo: la concessione di sussidi straordinari previsti
dalla legge Reg. Sic. 14 dicembre 1953, n. 65; provvidenze
finanziarie disposte con leggi Reg. Sic. n. 71/1982 e n.
87/1982; nonché il pagamento degli oneri derivanti
dall’applicazione del C.C.N.L. per i propri dipendenti, per
effetto del decreto 10 febbraio 2000 dell’Assessorato agli
enti locali Reg. sic.).
Pur prendendo atto
dell’apporto pregevole che tali organismi rendono alla
società civile in ambito assistenziale in una funzione
sociale surrogatoria, parallela, di sostegno alle famiglie
in favore di quelle persone bisognevoli di cure, non si può
nascondere che il mantenimento di queste strutture abbia
rappresentato spesso un costo da indebitamento per la
finanza pubblica. Un costo che con molta probabilità è stato
sempre condiviso dalla collettività per il suo ritorno in
termini di utilità sociale verso le categorie di persone
svantaggiate. Solo che mediante la trasformazione delle
istituzioni pubbliche si vuole tendere a conseguire una
politica di razionalizzazione delle risorse fondata su
un’azione gestionale mirata al pareggio di bilancio,
conseguito con l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
Tra queste attività del
terziario vogliamo ricordare quelle dirette ad arrecare
benefici a minori abbandonati, orfani o persone disadattate
od in stato di devianza, stante la precarietà delle loro
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari.
Gli statuti dovranno
prevedere, oltre che gli organi rappresentativi, preposti ad
esprimere la gestione dell’azienda pubblica dei servizi,
attraverso il Consiglio di amministrazione, anche l’organo
di revisione contabile per il controllo di regolarità
amministrativa e contabile sugli atti di emanazione del
Consiglio stesso.
Ai componenti gli organi di
governo delle aziende di servizi si estendono le
disposizioni di cui all’art. 87 del D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267, relativamente agli istituti normativi sulle
aspettative (art. 81); dovere di imparzialità (art. 78);
permessi e licenze (art. 79); pagamento degli oneri
previdenziali ed assistenziali per gli amministratori di
enti pubblici distaccati presso le IPAB o delle aziende di
servizi (art. 86). Mentre, per quanto riguarda la nomina dei
revisori dei conti, la scelta viene operata attingendo dal
Registro nazionale dei revisori contabili, tenuto presso il
Ministero di grazia e giustizia.
Per quanto mi risulti la
Regione Emilia-Romagna avrebbe provveduto secondo le
prescrizioni della richiamata legge.
Pur prendendo atto che lo
scopo della trasformazione è quello di informare l’attività
delle costituende aziende pubbliche dei servizi alle persone
ai principi imprenditoriali, mutuando dai criteri di
efficienza ed efficacia della gestione tipica delle aziende
private, mediante l’equilibrio di bilancio, non possiamo non
considerare che allo stato attuale ci troviamo in presenza
di IPAB economicamente in sofferenza, con il personale
dipendente che non viene pagato e di altre in cui l’attività
stenta a decollare oppure diverge da quella fondamentalmente
voluta dall’originario fondatore.
Le regioni sono tenute per
legge a vigilare sul processo di traghettamento verso la
trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi
alla persona, le quali, trascorsi due anni dalla legge,
nomineranno un Commissario che provvederà alla
trasformazione.
Sei mesi dopo la scadenza dei
due anni voluti dalla legge sul riordino, senza che le
regioni abbiano provveduto alla nomina del Commissario,
saranno i prefetti della Repubblica a sostituirsi nella
guida del traghettamento verso le aziende pubbliche dei
servizi.
Ove le modeste dimensioni
delle IPAB o l’esigua entità del loro patrimonio e del
relativo volume di bilancio, od anche l’accertata inattività
nel campo sociale da circa due anni, ovverosia l’avvenuto
conseguimento delle finalità statutarie non giustifichino il
mantenimento della personalità giuridica di diritto
pubblico, le stesse verranno trasformate in associazioni o
fondazioni di diritto privato, senza scopo di lucro.
L’acquisizione della personalità di diritto privato avverrà
secondo le disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Il rapporto di lavoro delle
aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura
privatistica ed è regolato in base all’istituto normativo
della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Il
personale dipendente conserva il diritto alla stabilità del
lavoro se, alla data del riordino, avrà stipulato un
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In pratica, la
privatizzazione riguarda le istituzioni che non svolgono
principalmente attività socio-assistenziale, socio-sanitaria
o socio-educativa rispetto ad altre attività previste dallo
statuto.
L’azienda pubblica di servizi
alla persona non ha fini di lucro, mentre ha personalità
giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed il suo
patrimonio è costituito dal patrimonio esistente al momento
della trasformazione e dalle implementazioni che dovessero
scaturire in seguito; le immobilizzazioni materiali che non
vengano sostituite rappresentano il patrimonio indisponibile
dei beni mobili ed immobili.
Le regioni, mentre
disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in
liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona
che versano in una grave situazione di dissesto finanziario
(legge 4 dicembre 1956, n. 1404), dovrebbero intervenire
nella costituzione di un Comitato regionale presso
l’Assessorato alle politiche sociali in raccordo con gli
enti locali e le istituzioni per la definizione delle
modalità di lavoro e di monitoraggio del processo di
trasformazione delle IPAB e di costituzione delle aziende.
Per quanto attiene agli
obblighi contabili, mentre viene disposta la soppressione
della contabilità finanziaria, in base all’art. 5, comma 7,
del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, viene parimenti
introdotta la tenuta di un sistema di contabilità analitica
per centri di costo e di responsabilità che preveda
l’adozione di un bilancio economico pluriennale e di quello
preventivo economico annuale per l’esercizio successivo.
Quanto al regime fiscale da
applicare ai servizi socio-assistenziali, l’art. 88 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescrive l’esenzione da
tributi ai fini I.R.PE.G. in quanto non costituenti
esercizio di attività commerciali.
Trattandosi di attività
assistenziali che rientrano nell’esercizio di funzioni
statali da parte di enti pubblici o di attività
previdenziali, assistenziali e sanitarie, esercitate da enti
pubblici, le stesse sono dirette a perseguire essenzialmente
il fine istituzionale stabilito dallo statuto.
Sebastiano Battaglia
Funzionario di Ragioneria dello Stato
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