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Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 6572 del 14 marzo 2006
(presidente Carbone, estensore La Terza)
(...)
Quanto al quarto motivo del ricorso principale, concernente i danni
derivanti dal demansionamento per il periodo dal 1997 al 1998 ravvisati
e liquidati dai Giudici di merito, è effettivamente sussistente un
contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte.
La questione è la seguente:
Se, in caso di demansionamento o di dequalificazione, il diritto del
lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di quello cd.
esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in re
ipsa al demansionamento, oppure sia subordinato alI'assolvimento, da
parte del lavoratore, all'onere di provare l'esistenza del pregiudizio.
Invero, entrambi gli indirizzi convergono nel ritenere che la
potenzialità nociva del comportamento datoriale può influire su una
pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di
relazione) e concordano sulla risarcibilità anche del danno non
patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma
divergono o presentano una inconciliabile diversità di accenti e di
sfumature quanto al regime della prova.
Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di cui
a Cass. no 13299 del 16 dicembre 1992, no 11727 del 18 ottobre 1999, n.
14443 del 6 novembre 2000, 13580 del 2 novembre 2001, n. 15868 del 12
novembre 2002, n. 8271 del 29 aprile 2004, n. 10157 del 26 maggio 2004,
le quali, ancorché con motivazioni diversamente articolate alla stregua
delle pronunzie oggetto di esame, hanno ritenuto che «In materia di
risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni
inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto,
l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice
facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226
cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte
del danneggiato, in quanto la liquidazione può' essere operata in base
all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e
relativi alla natura, all'entità' e alla durata del demansionamento,
nonche' alle altre circostanze del caso concreto.»
Sono ascrivibili al diverso indirizzo che richiede la
prova del danno Cass. n. 7905 dell'll agosto 1998, n. 2561 del 19 marzo
1999, n. 8904 del 4 giugno 2003, n. 16792 del 18 novembre 2003, n. 10361
del 28 maggio 2004, le quali enunciano il seguente principio «il
prestatore dì lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno
alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa
della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa
in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a
determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la
prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalita' con
l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per
procedere ad una valutazione equitativa.
Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni
comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria,
cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva
della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno
subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art.
2697 cod. civ.».
Con dette pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di
merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per
essere stata la dequalificazione fatta genericamente derivare dalla
privazione di compiti direttivi, per non essere stati precisati i
pregiudizi di ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per
non essere stati forniti elementi comprovanti una lesione di natura
patrimoniale, non riparata dall'adempimento dell'obbligazione
retributiva, ovvero una lesione di natura non patrimoniale.
Le sezioni unite ritengono di aderire a quest'ultimo indirizzo.
1.
La tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è quella che
prospetta la responsabilità datoriale come di
natura contrattuale.
Ed infatti, stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo
di danno lamentato, e cioè sia quello che attiene alla lesione
della professionalità, sia quello che attiene al
pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si
configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul
piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione
dell'obbligo di cui all'art. 2103 (divieto di
dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione
dell'obbligo di cui all'art. 2087 (tutela
dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma
che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi
costituzionali.
In entrambi i casi, giacché l'illecito consiste nella violazione dell'
obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione di
inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 cod.civ., con
conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che
va regolata in stretta connessione con l'art. 1223 dello stesso codice.
Vi è da aggiungere che l'ampia locuzione usata dall'art. 2087 cod. civ.
(tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore
) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non
patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni
imposte dall'art. 2059 cod. civ. (sulla evoluzione di detta tematica
vedi Corte Costituzionale n. 233/2003 e l'indirizzo inaugurato da Casso
n. 7283 del 12 maggio 2003), verificare se l'interesse leso dalla
condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello
costituzionale, perché la protezione è già chiaramente accordata da una
disposizione del codice civile.
2. Dall'inadempimento datoriale non deriva però
automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è ,
immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto
illegittimo.
L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione
della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione
aggiuntiva, e per certi versi autonoma.
Non può infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra
"inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi
civilistici di cui all'art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono
alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e
diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il
momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103
cod. civ., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (
in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372
del 1994).
D'altra parte - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione
del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio
del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e
quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente
adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato
guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile.
In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera
solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente,
dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in
considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il
configurarsi come somma castigo, come una sanzione civile punitiva,
inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha
vigenza nel nostro ordinamento.
3.
E' noto poi che dall'inadempimento datoriale, può nascere,
astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore:
danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico,
danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella
locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con
l'altra.
Prima di scendere all' esame particolare, occorre sottolineare che
proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno
da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione
in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con
forza dal secondo degli indirizzi giurÌsprudenziali sopra ricordati),
che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di
aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità
della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova
del danno.
Non è quindi sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione
e chiedere genericamente il risarcimento del danno non potendo il
giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il
principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di
prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione
dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. -
non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia
l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova
supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099).
4.
Passando ora all'esame delle singole ipotesi, il danno
professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi
in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante
dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore
e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ovvero nel
pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità
di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto se non in
presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di
una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e
comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza
professionale destinati a venire meno in conseguenza del toro mancato
esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance,
ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori
possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella
specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state
conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state
frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.
In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera
dell'interessato sarebbe difficile individuare un danno alla
professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del
lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella
corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione
dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal
datore.
5.
Più semplice è il discorso sul danno biologico, giacché
questo, che non può prescindere dall'accertamento medico legale, si
configura tutte le volte in cui è riscontrabile una lesione dell'
integrità psico fisica medicalmente accertabile, secondo la definizione
legislativa di cui all'art. 5 terzo comma della legge n. 57 del 2001
sulla responsabilità civile auto, che quasi negli stessi termini era
stata anticipata dall'art. 13 del d.lvo n. 38 del 2000 in tema di
assicurazione Inail ( tale peraltro è la locuzione usata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003).
6.
Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul
luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla
lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione
della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2
della Costituzione (cd. danno esistenziale) è in relazione a
questo caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento
che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello
che ne richiede la prova in concreto.
Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per
cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento
del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni
pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del
soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali
che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di
occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno.
Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente
emotiva ed interiore ( propria del cd. danno morale), ma oggettivamente
accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita
diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato
l'evento dannoso.
Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla
allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare
dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di
indicazione in tal senso nell' atto di parte, facendo ricorso a formule
standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta,
ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera
esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza
della dequalificazione.
Il danno esistenziale infatti, essendo legato
indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di
determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa ricorso per
determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico
legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psico fisica
- necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il
soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti
l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione,
dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni
diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano
l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi
necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in
senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le
abitudini di vita.
Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli
interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti
sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze
pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito
l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva: se è
così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è
nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui «e' sempre
necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la
dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a
quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o
privazione di un valore personale (non patrimoniale ) alla quale il
risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato».
6. Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad
esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il
pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere pieno
ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato
aprioristicamente.
Mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico
legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la
prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo
"i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso
peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Ed infatti - se è vero che la stessa categoria del "danno esistenziale"
si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma
oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri
dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si
sarebbero adottate se non si fosse verificato 1'evento dannoso -
all'onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che
l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di
documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti
e colleghi di lavoro.
Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo
rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per
presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in
grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far
ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio
2002) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole
di cui all'art. 2727 cod. civo venga offerta una serie concatenata dì
fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella
fattispecie concreta ( e non in astratto) descrivano: durata, gravità,
conoscibilità all' interno ed all' esterno del luogo di lavoro della
operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli)
aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in
essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione
dell'interesse relazionale. gli effetti negativi dispiegati nella
abitudini di vita del soggetto da tutte queste circostanze, il cui
artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento
logico (tra le tante Cass. n. 13819 del 18 settembre 2003),
complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si
può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del
danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni
generali derivanti dall' esperienza, delle quali ci si serve nel
ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le
caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice
neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non
trasmodare nell' arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi.
7.
Applicando detti criteri al caso di specie, la Corte territoriale
afferma essere indiscutibile che il dedotto demansionamento ha
sicuramente prodotto una serie di risultati negativi ed indica a tal
fine la lesione della personalità professionale e morale, il discredito
derivante dal declassamento nell'ambiente dì lavoro ed il pregiudizio
sul curriculum vitae e sulla carriera dell'istante.
In primo luogo, detti rilievi prescindono integralmente dalle
allegazioni del ricorrente, perché non se ne riporta in alcun modo il
tenore, anzi l'espressione usata: "si pensi alla lesione della
personalità professionale e morale ... al "discredito" nell'ambiente di
lavoro" sembra alludere a conclusioni cui il Giudice è pervenuto
autonomamente, in altri termini, non risultano posti a base della
decisione fatti introdotti dalla parte nel processo, così contravvenendo
all' obbligo di decidere iuxta alligata et probata di cui
all’art. 115 cod.proc.civ.
Inoltre, ciò di cui si da conto è, non già - come si dovrebbe - il danno
conseguenza della lesione, e cioè l'esistenza dei riflessi
pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa
alterazione dello stile di vita, ma l'esistenza della lesione medesima,
essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale da potersi
utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con conseguente
rischio di risolvere dette controversie con l' apposizione di un
formulario "fisso" e quindi con elusione delle specificità delle singole
fattispecie.
Del tutto generico e immotivato è poi il riferimento al pregiudizio al
curriculum ed alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle
concrete aspettative dell'interessato nel futuro svolgimento della vita
professionale che sarebbero state frustrate dall'inadempimento
datoriale, né alla conoscenza della vicenda al di fuori dell'ambiente di
lavoro, né alla perdita di concrete, o quanto meno potenziali, occasioni
di lavoro.
In sostanza 1'esistenza del danno si è fatta erroneamente
coincidere con la esistenza della lesione.
Il quarto motivo del ricorso principale va quindi accolto e la sentenza
impugnata va cassata sul punto, dovendo si affermare il seguente
principio, cui si atterrà il giudice del rinvio:
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del
diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale,
biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del
giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza
di una lesione dell'integrità psico fisica medicalmente accertabile, il
danno esistenziale da intendere come ogni pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile )
provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, inducendolo scelte di vita diverse
quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti
dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per
presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi
dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed
all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione,
frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione
professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del
datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale,
effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto) - il
cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del
procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento,
coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all' esistenza del danno,
facendo ricorso, ex art. 115 cod.proc.civ. a quelle nozioni generali
derivanti dall' esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove.
Conclusivamente, va accolto il quarto motivo del ricorso principale con
conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata, mentre vanno
rigettati il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del
ricorso incidentale. La causa va poi rimessa alla sezione lavoro per la
decisione sugli altri motivi.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso
principale e cassa la sentenza impugnata in relazione al medesimo
motivo. Rigetta il terzo motivo del ricorso principale ed il primo
motivo del ricorso incidentale. Rimette la causa alla sezione lavoro per
la decisione sugli altri motivi.
Così
deciso in Roma i12 febbraio 2006. Depositata in Cancelleria il 14 marzo
2006. |