Gentile Internauta,
allo scopo di ogni possibile, auspicabile approfondimento, desidero
compiegare alla presente la risposta ad un mio
quesito da parte di un noto, autorevole Quotidiano economico,
finanziario e politico italiano, che ha ritenuto scrivermi privatamente.
S.B.
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OGGETTO: - QUESITO - E' legittimo che un contratto integrativo, adottato
da ciascuna Amministrazione pubblica, si discosti dai principi normativi
sanciti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto
Ministeri?
E' accaduto nel contratto integrativo, adottato dal Ministero
dell'Interno nel 1998/2001, che non si sia tenuto conto dei titoli
professionali (per esempio, le abilitazioni prof.li) richiesti dall'art.
15 del CCNL del 16 febbraio 1999.
Anche in quest'ultima tornata contrattuale, col C.C.N.L. 2002-2005 -
Comparto Ministeri, nonostante l'art. 8 dello stello preveda la
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i
profili cui si riferiscono le selezioni, riconducibili (ai sensi
dell'art. 15 del CCNL 16 febbraio 1999), all'esperienza professionale,
al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, il
contratto integrativo recentemente approvato dal Ministero dell'Interno,
di concerto con i Sindacati, non
contempla il riconoscimento delle abilitazioni professionali.
A tal riguardo, si consultino le seguenti sentenze nonché due
interessanti articoli sull'argomento,pubblicati sui siti
web
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/battaglia2.html;
http://www.lecosebelledellavita.com/xp/Pubblica%20Amministrazione/Wanted.htm;
Corte Costituzionale 30/10/97, n° 320, consistente nell'illegittimità di
inquadramenti di dipendenti in fasce più alte in modo automatico, cioè
per anzianità di servizio;
Sicilia - Catania - 28/04/99, n° 750: , consistente nella valutazione
dei titoli, assumono carattere residuale i cosiddetti titoli vari, cioè
le pubblicazioni, l'idoneità in precedenti concorsi, i titoli di
specializzazioni;
Consiglio di Stato Sez. V, 14/04/2000, n° 2230, consistente nella
illegittimità di quelle progressioni in carriera che tengano poco conto
del percorso culturale e professionale degli aspiranti concorrenti
strettamente collegato alle esperienze lavorative maturate .
Si consideri altresì che, in quanto l'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (disciplinata
dal Dlgs 27 gennaio 1992. n. 88 in attuazione della Direttiva 84/253 CEE)
è conseguita per atto individuale, consente l'esercizio della relativa
professione su tutto il territorio nazionale (si veda Consiglio di
Stato: sezione 111,2 aprile 1996, n. 415; sezione IV 3 giugno 1997, n.
595) e presuppone il requisito essenziale ed indispensabile
dell'iscrizione in un registro professionale, tenuto presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
Pertanto, l'abilitazione in questione sembra potersi ritenere
sicuramente, ai fini delle progressioni verticali interessanti le
riqualificazioni interne di personale dipendente, "abilitazione
professionale specifica".
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Milano, 21 ottobre 2003
Sebastiano BATTAGLIA
Via ...........
c.a.p. .......... (ME)
Quesito n. 172455
Egregio Lettore,
nell'impossibilità di pubblicare sul nostro inserto la risposta al
quesito da Lei posto in data 22-08-2003, alleghiamo il
relativo parere dell'esperto della Rubrica di consulenza per i
lettori del Quotidiano sopra citato.
Nell'occasione voglia gradire i nostri saluti.
Servizio "L'esperto risponde"
P.S.: Eventuali altri quesiti devono essere inviati al fax 02-.......
oppure all'indirizzo www..........
Ques.: N. 172455 - Rub. 910
A norma del terzo, quarto e quinto periodo del comma 3 dell'art. 40 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ( Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ) "la
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".
Ciò comporta, per ciò che in particolare attiene al quesito di cui si
tratta, che la contrattazione integrativa prevista dal comma 2 dell'art.
8 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 debba
necessariamente valorizzare i principi ivi indicati e che qualsiasi
dipendente possa eccepire la nullità dei contratti integrativi e delle
procedure di selezione sulla base delle tesi effettuate, ove gli stessi
effettivamente non realizzino quella valorizzazione richiesta dalla
norma contrattuale di
rango superiore.
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Osservazioni alla risposta al quesito di cui sopra da parte del
Segretario Nazionale di un'importante sigla sindacale, comparto Funzione
pubblica.-
Roma, 3 novembre 2003
Al Rag. Sebastiano Battaglia
Villafranca Tirrena (Me)
Caro Battaglia,
La questione che continui a sottoporre alla -
pubblica, a questo punto - attenzione, è da anni la stessa, e continuerà
ad avere la stessa risposta, almeno fino a quando il quadro normativo e
contrattuale non dovesse mutare.
E' legittimo rivendicare che le abilitazioni professionali siano
considerate nella contrattazione integrativa di ministero come elemento
utile al "calcolo" della professionalità, vale a dire come elemento
utile alle valutazioni che danno accesso ai percorsi di
riqualificazione.
La cosa non è purtroppo possibile, per una ragione molto semplice, la
stessa da sempre: ovvero, la congruità tra i requisiti posseduti dal
lavoratore da riqualificare, e la figura professionale che questi
dovrebbe poi rivestire. Mi spiego meglio: il possesso di un'abilitazione
professionale quale, ad esempio, l'iscrizione all'albo dei revisori di
conti, o all'ordine degli avvocati, testimonia sicuramente una capacità
professionale dell'interessato, ma non attiene alle funzioni che
esercita il personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile
dell'Interno.
In altre parole, avrebbe senso dare rilevanza, e quindi valore ai fini
della riqualificazione professionale, ad abilitazioni che riguardano
professioni non attinenti alle funzioni che quel lavoratore dovrà poi
svolgere ?
In questo il Contratto Integrativo del Ministero dell'Interno è coerente
in sé, dal momento che anche su altri elementi - per esempio,
l'anzianità di servizio - pone limiti invalicabili, escludendo
opportunamente e correttamente le anzianità maturate in altri comparti,
anche pubblici, sulla base di una oggettiva difficoltà a stabilire
equivalenze sul piano dell'esperienza professionale tra chi lavora in
un'amministrazione centrale e chi invece, per esempio, in una ASL, o in
un comune, o in un corpo di polizia . valutazioni peraltro che il
Ministero ha condiviso, come testimonia il fatto che c'è un contratto,
nel quale le due parti - pubblica, e sindacale - si riconoscono: voglio
dire che non solo Cgil Cisl e Uil, ma anche il Ministero ha serenamente
escluso che determinati requisiti fossero rilevanti ai fini delle
progressioni professionali.
In questo, abbiamo esercitato la nostra autonomia contrattuale, nel
pieno rispetto delle regole poste dal contratto nazionale di lavoro del
comparto ministeri: regole il cui rispetto è stato riconosciuto dagli
organi che la legge deputa allo scopo: ovvero il Ministero
dell'Economia, Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero
dell'Interno, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica (piuttosto che l'ufficio legale di un, per
quanto autorevole, quotidiano).
Del resto la tua domanda, così come posta - E' legittimo che un
contratto integrativo, adottato da ciascuna Amministrazione pubblica, si
discosti dai principi normativi sanciti dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri? - non può che avere una
risposta: NO. Ovviamente, non è legittimo che si discosti. Ma noi, come
confermato dagli organi di controllo, non ci siamo discostati.
A meno che non si vogliano considerare i contenuti dell'articolo 15 CCNL
1998-2001, ripresi dall'articolo 8 CCNL 2002-2005, non come indicazione
di un percorso che la contrattazione integrativa ha, come è sua facoltà,
appunto "integrato", ma come prescrizione tassativa, a considerare come
utili i "titoli culturali e professionali" comunque, a prescindere dalla
loro coerenza con il percorso professionale del dipendente: cosa che
sarebbe palesemente illogica, contraria anche ai principi costituzionali
di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; e che, comunque,
non è certo l'indicazione che il Contratto Nazionale intendeva dare alla
contrattazione integrativa, la quale perderebbe il suo significato se,
invece che valorizzare le specificità di ciascuna amministrazione, e
quindi delle sue funzioni e del suo personale, dovesse limitarsi alla
traslazione di quanto scritto nel Contratto Nazionale di categoria. Con
buona pace dell'autorevole quotidiano.
Altri, semmai, sono gli elementi non ancora sufficientemente
valorizzati, come le funzioni effettivamente svolte negli uffici, e le
attività di formazione: ma tu saprai senz'altro che proprio la
contrattazione integrativa ci ha recentemente permesso di costruire
strumenti - nel primo caso la nuova pianta organica articolata per
ufficio, nel secondo caso il piano di formazione decentrata 2003-2004
concordato nella scorsa primavera - che potranno, già dal 2005,
concorrere a determinare con maggior rispetto dell'esperienza di
ciascuno i rispettivi curricula professionali.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale F.P.
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