Preg.mo Dr. SCAMMACCA
PREFETTO DELLA PROVINCIA
DI
MESSINA
S E D E
e, p.c.: Preg.mo Sig. VICE PREFETTO VICARIO
S E D E
e, p.c.: Preg. mo Sig. DIRIGENTE DELL ‘AREA
CONTABILITA’ E GESTIONE FINANZIARIA
S E D E
OGGETTO.— Nomina Revisore dei Conti in Enti Pubblici e privati.
Preg.mo Sig. Prefetto,
in coincidenza della Sua recente nomina in questa città, desidero
rivolgere alla S.V. il benvenuto più cordiale e l’augurio più sincero di
buon lavoro in un momento, come quello attuale, di comprensibile
confusione per la trasformazione dell’istituto prefettizio (U.t.G.,
riassetto degli uffici per la costituzione delle nuove aree funzionali e
la riqualificazione prof.le dipendenti), inserito in un processo più
globale di riforma del bilancio dello Stato secondo una impostazione
economica, mutuata dai principi aziendalistici delle imprese private.
Nel contempo, l’occasione mi è gradita per sottoporre alla
cortese attenzione della S.V. di essere un revisore dei conti, abilitato
allo svolgimento della ,funzione di controllo legale dei conti, previsto
per gli Enti pubblici e privati, e di essere disponibile per incarichi
esterni in questa veste.
A tal riguardo, sembra opportuno farLe presente di essere stato
designato da precedenti Prefetti quale revisore dei conti presso un’IPAB
della Provincia, ricoprendo la veste di componente il Collegio di
revisione contabile e quello di presidente di Collegio, tesaurizzando il
frutto di questa esperienza in elaborati che sono stati pubblicati da
importanti riviste specialistiche, come: “Nuova Rassegna” – rivista di
Legislazione e Giurisprudenza, www.diritto.it e www.studiocelentano.it –
riviste giuridiche on line.
Sembra oltremodo opportuno farLe presente che per ciò che
riguarda la fase di transizione verso la trasformazione delle Ipab in
aziende di servizi, voluta dalla legge 8 novembre 2000, n° 328 e dal
dlgs 4 maggio 2001, anche il Prefetto avrà parte in causa in questo
processo di riforma. Infatti, decorso inutilmente il termine stabilito
perché si attui la tra-sformazione, senza che la Regione abbia
provveduto alla nomina di un proprio commissa-rio, deputato alle
procedure della dianzi detta fase di trasformazione, sarà il Prefetto a
provvedervi. –
Come Le sarà senz’altro noto, oltre agli enti sottoposti alla
vigilanza ed al controllo della Regione (Lg. Reg. Sic. 11/05/93, n° 15,
art. 9), cui è previsto facciano ricorso all’organismo di revisione
contabile, anche per le cooperative verrà introdotto l’obbligo, a
decorrere dal 1° gennaio del 2004 di nominare degli iscritti nel
Registro Nazionale dei Revisori dei conti nei collegi sindacali, ai
sensi dell’art. 13 del Dlgs n° 220/2002 prima e del Dlgs 6/2003 poi,
avendo, quest’ultimo, inteso ricondurre la disciplina del collegio
sindacale delle cooperative nell’alveo delle regole generali previste
per le altre società.
L’istituto della revisione contabile, previsto dal D.l. 88/92, è
stato ulteriormente acclarato dall’estensione dei suoi effetti nello
Stato attraverso il Dlgs 30 luglio 1999, n° 286, in ordine alle
verifiche amministrative e contabili, riconducibili agli strumenti di
controllo di regolarità amministrativa e contabile.
La stessa Amministrazione Centrale del Ministero dell’Interno,
con nota n° M/29138/11 in data 26/06/…(illegibile), comunicava che il
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato ha chiesto la
collaborazione delle Prefetture per la individuazione dei nominativi di
esperti, da scegliere possibilmente tra i funzionari della carriera di
ragioneria di questa Amministrazione, dovendo designarli, in
rappresentanza di quel Dicastero, quali componenti del collegio dei
revisori dei conti presso le Camere di Commercio, dell’Industria e
dell’Artigianato di alcune Province.
Sento, peraltro, il dovere di precisare che, in riferimento al
rapporto che mi lega alla Pubblica Amministrazione, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, con la circolare 3/97 ha chiarito che il
divieto di assolvere ad altri incarichi previsti dall’art. 1, comma 60,
della legge 662/96 non è operante quando “la legge o altre fonti
normative “ ne prevedano l’autorizzabilità ed essa sia stata rilasciata.
Inoltre, l’attività di cui in oggetto riguarda lo svolgimento della
funzione del controllo legale dei conti, per esplicare la quale è
presupposto essenziale l’iscrizione al Registro Nazio-nale (‘non Albo),
tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, i cui criteri
oggettivi ri-guardano specifiche professionalità tali da escludere casi
di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’Interesse della
Pubblica Amministrazione.
Un’eventuale nomina ad incarichi esterni, infine, verrà
disciplinata, sotto l’aspetto fiscale, dal T U delle Il. DD., approvato
con D.P.R. 22 12 86, n°917, art. 47 – lett. C-bis). La cui modifica è
stata prevista dall’art. 34 del collegato alla legge finanziaria 2001,
n° 342/2000 (23 dicembre 2000, n° 388 in G. U n° 36 del 13 febbraio
2001,).-
Frattanto, nel ringraziarLa sinceramente della gentile
attenzione, rimango in attesa di cortese riscontro.
Nell’occasione, La prego di volere accettare i sentimenti della più alta
stima.