ANCORA BARRIERE ALLA
MERITOCRAZIA NEL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO 2003 DEL M.I. CHE
RITARDERANNO LA MODERNIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|
di Sebastiano Battaglia |
|
Il contratto integrativo 2003 del Ministero
dell’Interno discende dal CCNL – Comparto Ministeri 2002-2005. Questo
contratto integrativo, ancora una volta, ha disatteso le legittime
aspettative di molti dipendenti pubblici che si riconoscono in quell’area
virtuale dei cosiddetti dipendenti-professionisti, poiché vantano un
curriculum specifico di formazione e lavoro presso liberi professionisti
e/o aziende private nei vari settori, cui consegue la certificazione dei
periodi di tirocinio utili all’abilitazione all’esercizio della libera
professione, rilasciata dagli Ordini professionali di categoria e valida
su tutto il territorio nazionale.
Il lavoratore che abbia intrapreso un percorso
conoscitivo (di approfondimento dei sistemi gestionali e delle
procedure) nell’ambito privatistico non riuscirà, da pubblico
dipendente, a disfarsi dell’abitus mentale e culturale che ormai fanno
parte del suo modus vivendi. Talché, nello svolgimento della sua opera
quotidiana, egli eserciterà, naturalmente, quelle potenzialità cognitive
acquisite precedentemente l’ingresso nella pubblica amministrazione, da
non distinguere quando scatta il limite di demarcazione tra ciò che deve
dare limitatamente alle sue attribuzioni istituzionali e quanto in
effetti egli riesce a dare, forte della sua pregressa esperienza
lavorativa. In effetti, quando il datore di lavoro non riconosce quel
surplus di redditività delle risorse umane; quando la politica degli
avanzamenti giuridici in massa o degli incentivi offerti è posta sul
piano della elargizione indiscriminata dei diritti e benefici concessi a
chiunque e l’appiattimento generalizzato per la mancanza di stimoli
della dirigenza prende il posto delle gratificazioni ad personam (che
spetterebbero a quei dipendenti che non danno motivo di problemi nella
conduzione dei loro servizi); allora il danno alla sensibilità
soggettiva della persona costituisce offesa alla dignità professionale
del lavoratore, intesa come esigenza di manifestare la propria utilità
nel contesto lavorativo e quindi lesione del diritto fondamentale alla
libera esplicazione della personalità dell’individuo nel luogo del
lavoro.
In altre parole, la mancanza di valorizzazione delle
risorse umane arreca pregiudizio alla personalità dell’individuo nel
luogo di lavoro, in quanto procura direttamente la mortificazione della
sua professionalità.
Oltre tutto, per partecipare ad una progressione
verticale è importante che sia un diritto-dovere del lavoratore
negoziare – paritariamente con l’amministrazione di appartenenza -
l’acquisizione di spazi di maggiore professionalità, che consentano
l’inquadramento verso superiori posizioni retributive.
Ma ciò potrà avvenire solo se la piattaforma delle
rivendicazioni contrattuali verrà deliberata a seguito di consultazioni
con l’assemblea dei lavoratori, previa dibattiti e concertazioni; e non
quando invece la stessa viene imposta nel chiuso delle segreterie delle
confederazioni sindacali (facendo credere, magari, di avere avuto la
delega dei lavoratori, per assumere determinate scelte) o delle
Direzioni centrali delle Amministrazioni pubbliche.
Ebbene, il contratto integrativo recentemente
approvato dal Ministero dell’Interno, di concerto con i Sindacati, non
contempla – inspiegabilmente - il riconoscimento delle abilitazioni
professionali. Seppure uno dei principi dell’art. 35 del Dlgs 165/2001
ammonisca che le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni debbono conformarsi "all’adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire".
Di analogo orientamento della su esposte disposizioni
di legge è la Direttiva 13 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La quale indica
come strategia del cambiamento per lo sviluppo delle organizzazioni
pubbliche la conoscenza e la competenza che passano attraverso la
valorizzazione delle professionalità, idonee a garantire un’elevata
qualità dei servizi; indirizzando la formazione in base alle esigenze e
le inclinazioni dei lavoratori.
A mio modesto avviso, credo che un contratto
integrativo, adottato da ciascuna Amministrazione pubblica, quando si
discosta sostanzialmente da certi principi normativi basilari, sanciti
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Ministeri,
potrebbe paventare seri dubbi sulla sua fondata legittimità.
Intanto, occorre precisare che detto contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003 per la parte
economica.
Costruisco l’ipotesi di cui sopra in base a tre punti
essenzialmente:
- L’articolo 8, Titolo III, Capo I del CCNL 2002 – 2005, dispone
espressamente di confermare l’attuale sistema di classificazione
previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo
di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura
come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell’ottica
della piena armonizzazione con il settore privato. Ciò, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici
nonché promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa.
La contrattazione integrativa deve valorizzare i principi già
enunciati nel pregresso sistema classificatorio, per pervenire ad una
gestione ottimale delle risorse umane, sulla base dell’esperienza
maturata.
La valutazione delle capacità attitudinali deve essere
effettuata in modo ponderato, tenendo conto di tutti i titoli
presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le aree e i profili cui si
riferiscono le selezioni, riconducibili (ai sensi dell’art. 15 del
CCNL 16 febbraio 1999), all’esperienza professionale, al titolo di
studio, agli altri titoli culturali e professionali.
A tal riguardo, si consultino le seguenti sentenze
nonché miei articoli sull’argomento, pubblicati sui siti web:
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/battaglia2.html;
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/battaglia3.html;
http://www.lecosebelledellavita.com/xp/Pubblica%20Amministrazione/Wanted.htm;
http://www.lecosebelledellavita.com/xp/Pubblica%20Amministrazione/Ilrevisorecon.htm;
 |
Corte Costituzionale 30/10/97, n° 320, consistente
nell’illegittimità di inquadramenti di dipendenti in fasce più alte in
modo automatico, cioè per anzianità di servizio;
|
 |
Sicilia – Catania – 28/04/99, n° 750, consistente nella
valutazione dei titoli, assumono carattere residuale i cosiddetti
titoli vari, cioè le pubblicazioni, l’idoneità in precedenti concorsi,
i titoli di specializzazioni;
|
 |
Consiglio di Stato, Sez. V, 14/04/2000, n° 2230, consistente nella
illegittimità di quelle progressioni in carriera che tengano poco
conto del percorso culturale e professionale degli aspiranti
concorrenti strettamente collegato alle esperienze lavorative
maturate. |
Si ricorderà, a titolo di raffronto tra il CCNL
1998/2001 e il CCNL vigente, che l’art. 13 del precedente contratto
prevedeva l’istituzione nell'area C di posizioni organizzative che
richiedono lo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità, nella
quale far confluire i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX
qualifica che espletano una attività che richiede l'abilitazione
all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.
Mentre l’art. 15 del precedente CCNL considerava altresì elementi utili,
l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
A tal riguardo, in quanto l'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, tanto
per fare qualche esempio (disciplinata dal Dlgs 27 gennaio 1992, n. 88,
in attuazione della Direttiva 84/253 Cee) è conseguita per atto
individuale e consente l’esercizio della relativa professione su tutto
il territorio nazionale (si veda Consiglio di Stato, Sezione III,2
aprile 1996, n. 415; Sezione IV, 3 giugno 1997, n. 595), presupponendo
il requisito essenziale ed indispensabile dell'iscrizione in un registro
professionale (tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia),
stupisce osservare che, sia nella sede della precedente, come della
vigente tornata contrattuale, l’Amministrazione Civile dell’Interno di
concerto con i Sindacati non abbia dato rilevanza – assolutamente – alle
abilitazioni professionali.
Mentre c’è da dire che l’abilitazione in questione
sembra potersi ritenere sicuramente, ai fini delle progressioni
verticali interessanti le riqualificazioni interne di personale
dipendente, "abilitazione professionale specifica".
Per cercare di dimostrare come il legislatore mostri
di conferire la dovuta attenzione alla categoria delle abilitazioni
professionali, nello stesso ambito pubblicistico, anche in barba alla
stessa dirigenza, si invita a riflettere su questa ulteriore
considerazione: il dipendente della pubblica amministrazione, che sia
iscritto all’albo speciale dei dottori commercialisti, e voglia svolgere
il tirocinio triennale per l’ammissione all’esame di Stato di revisore
contabile, dovrà rivolgersi presso analogo dipendente pubblico,
abilitato al controllo legale dei conti (DPR 6 marzo 1998, n° 99,
integrato dal D.P.R. 12 luglio 2000, n° 233). Nel caso in cui l’ente di
appartenenza non disponga di persone abilitate ai sensi delle su esposte
disposizioni, il dottore commercialista non potrà svolgere il suddetto
tirocinio presso il dirigente dell’ente pubblico.
Quanto sopra ci aiuta a capire quanta importanza
potrebbero assumere talune figure professionali che si riflettano
nell’alveo della riforma del bilancio dello Stato secondo una
impostazione economica, mutuata dai principi aziendalistici delle
imprese private, voluta dal Dlgs. 7 agosto 1997, n° 279, Titolo III
(sulla base della delega al Governo con legge 3 aprile 1994, n° 94), che
ha previsto le unità previsionali di base, introducendo il sistema unico
di contabilità economica analitica per centri di costo. Oltretutto si
badi alla significatività che opportunamente bisognerà attribuire al
nuovo sistema contabile che si pone in stretta integrazione con il
processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di
finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.
(Si veda la Circ. 4/07/2003 del M.F., in G.U. n° 162 del 15/07/2003).
Ma ancora discutendo sul fronte della costituzione
delle nuove aree funzionali dei nuovi U.T.G. (Uffici Territoriali del
Governo), previsti dal D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'Ufficio del Governo, per potere essere in grado di assicurare il
supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza
generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni
statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione
a favore delle regioni e degli enti locali interessati, dovrà avvalersi
di una così efficiente rete organizzativa - sotto il profilo
tecnico-amministrativo - da porlo al passo della nuova sfida di
modernità dello Stato.
Neanche l’A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita dal D. Lgs
29/1993, preposta alla negoziazione e definizione dei contratti
collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego (ivi
compresa l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali … nelle
amministrazioni pubbliche), poiché assiste le pubbliche amministrazioni
per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro, sembra,
abbia mai sollevato alcuna eccezione sulla palese, inopportuna
incongruenza tra il dettato dei CC.NN.LL. sopra citati ed il mancato
recepimento dei titoli abilitativi da parte dei contratti integrativi
del M.I. fra i criteri dei passaggi tra le aree, trattati dal nuovo
sistema di classificazione del personale.
Non si dimentichi che, a proposito di abilitazioni
professionali, in particolar modo per i revisori dei conti, la stessa
Amministrazione Centrale del Ministero dell’Interno, mostrava interesse
a questo titolo, tanto che, con nota n° M/29138/11 in data
26/06/…(illegibile), comunicava che il Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato avesse chiesto la collaborazione delle
Prefetture per la individuazione dei nominativi di esperti, da scegliere
possibilmente tra i funzionari della carriera di ragioneria
dell’Amministrazione Civile dell’Interno, dovendo designarli, in
rappresentanza di quel Dicastero, quali componenti del collegio dei
revisori dei conti presso le Camere di Commercio, dell’Industria e
dell’Artigianato di alcune Province. Solo che in sede di valutazione di
detti requisiti per la carriera non ne ha tenuto conto.
La funzione del controllo legale dei conti, svolta
dal revisore contabile, già di per sè rilevante nell’ambito degli
EE.LL., è stata recentemente accentuata dalla legge 24 aprile 2002, n°
75, all’art. 3-bis, che, introducendo l’art. 268-bis del Dlgs 18 agosto
2000, n° 267, sulla procedura straordinaria connessa al dissesto
finanziario negli EE.LL., ha stabilito che, ove l'organo straordinario
di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la
procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla
compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti
pregressi, la prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro dell'interno.
Il comma 3 del prefato art. 3-bis (Lg. 75/2002),
chiarisce che la commissione è composta da tre membri ed i componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Uno
dei quali è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
Le stesse cooperative, a decorrere dal 1° gennaio del
2004, in occasione del rinnovo dei collegi sindacali, avranno l’obbligo
di nominare degli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori dei
conti, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n° 220/2002 prima e del Dlgs
6/2003 poi, avendo, quest’ultimo, inteso ricondurre la disciplina del
collegio sindacale delle cooperative nell’alveo delle regole generali
previste per le altre società. A tal proposito, mi viene da pensare alle
società cooperative di vigilanza che amministrano le guardie giurate, ed
all’interesse istituzionale che a queste mostra l’istituto prefettizio,
per la competenza a rilasciare l’autorizzazione amministrativa per
l’esercizio dell’attività di vigilanza, pena l’impedimento allo
svolgimento dell’esercizio d’impresa. Al diniego del rinnovo della
predetta autorizzazione, da ricercarsi oltre che in eventuali
irregolarità amministrative anche nella mancanza dei requisiti di
chiarezza dei bilanci; sulla cui analisi il funzionario pubblico,
abilitato all’esercizio della libera professione di commercialista o
revisore contabile saprebbe relazionare al prefetto con indici
indicatori che traccino una chiave di lettura dell’elaborato per le
disfunzioni nei fatti di gestione rilevate nei conti economici e
patrimoniali della società cooperativa.
Similmente, per ciò che concerne la delicata fase di
transizione verso la trasformazione delle Ipab in aziende di servizi,
voluta dalla legge 8 novembre 2000, n° 328 e dal Dlgs 4 maggio 2001, il
Prefetto inciderà sensibilmente all’attuazione della trasformazione,
nominando un proprio commissario ad acta se, decorso inutilmente il
termine stabilito perché avvenga il passaggio, la Regione non abbia
provveduto alla nomina di un proprio commissario, (per la
predisposizione delle procedure di trasformazione).
Anche in questo caso, anche se non espressamente
richiamata dalle disposizioni, la figura del revisore dei conti si
appaleserebbe più consona al ruolo rivestito dal commissario ad acta per
la specificità della funzione richiestagli.
Ripercorrendo la precorsa, tanto discussa
riqualificazione del personale dipendente nel Pubblico Impiego, si
ricorderà l’interrogazione parlamentare, presentata dall’On. Pier Paolo
Cento in data 9/11/2001, con la quale veniva evidenziato che con le
procedure del primo contratto integrativo allora veniva permesso che
personale amministrativo venisse riqualificato all'ottavo e nono livello
della carriera informatica o linguistica senza aver acquisito alcuna
esperienza professionale nei settori di accesso. Cosicché, elettricisti
e tipografi specializzati accedevano invece al settore ristoro quali
responsabili di mensa, mentre gli stenodattilografi diventavano tout
court assistenti informatici pur avendo sempre svolto mansioni
amministrative. Mentre gli ex addetti al personal computer appartenenti
alla carriera informatica sono stati inglobati nell'area amministrativa;
il personale linguistico con esperienza nel campo delle traduzioni e
dell’interpretariato che veniva superato da personale amministrativo sol
perché in possesso del titolo di laurea, seppur in mancanza delle benché
minime conoscenze oggettive della lingua straniera parlata e scritta.
Collaboratori amministrativi, da sempre svolgenti mansioni
amministrative, che, per avere posseduto una laurea non pertinente
accedevano al nono livello di Direttore Informatico, paradossalmente non
avendo mai acceso un personal computer; oppure di Direttore
amministrativo contabile se in possesso della laurea in Scienze
Politiche.
Nel campo della ragioneria potrei rendere meglio
l’idea dello scempio prodotto dalla precedente riqualificazione avendo
riguardo a due aspetti significativi del percorso formativo, con cui il
dipendente si trova quotidianamente a dover convivere:
 |
quello che tiene conto della formazione dottrinaria, in
base ai titoli di studio ed alle abilitazioni professionali;
|
 |
quello che tiene conto della formazione tecnica, svolta in
seno all’amministrazione, ottenuta a seguito dell’assegnazione dei
servizi e le relative responsabilità nelle varie fasi dell’istruttoria
procedimentale.
|
Dei suddetti aspetti, è pensabile che il funzionario
di ragioneria, in quanto espleta le sue attività nel settore
economico-finanziario, abbia una più che sufficiente conoscenza, dal
punto di vista dottrinario, nelle seguenti materie:
- – normativa i.v.a. (imposta sul valore aggiunto), di cui al D.P.R.
26/10/1972, n° 633;
- – Testo Unico delle II.DD. (Imposte Dirette), approvato con D.P.R.
22/12/1986, n° 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
- – contabilità di Stato, per ciò che riguarda le normative sui
processi amministrativi e finanziari di formazione del bilancio dello
Stato, indispensabile per la gestione dei capitoli di spesa; la
rendicontazione finanziaria e la presentazione dei conti giudiziali.
- - Le tantissime disposizioni che si sono da qualche tempo
succedute, concernenti l’acquisizione dei beni e servizi in economia
(DPR n° 384 del 20/08/2001 e D.M. del 29/04/2002); gli appalti dei
lavori pubblici (legge 109/94 e D.P.R. 554/99); l’esternalizzazione
dei servizi della Pubblica Amministrazione; il Regolamento per le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello
Stato (DPR 4/09/2002, n° 254); gli acquisti tramite il sistema delle
convenzioni quadro CONSIP, previste dalla legge 23/12/1999, n° 488,
art. 26 nonché dalla legge finanziaria 27/12/2002, n° 289, art. 24.; e
quant’altro.
E’ pensabile anche che la pratica quotidiana del
lavoro faccia acquisire al lavoratore quella manualità basilare atta ad
assimilare i concetti delle normative sopra citate, applicate di volta
in volta alle fattispecie concrete. Perciò, in casi simili, si
stabilisce una sorta di fusione tra conoscenza e pratica lavorativa, da
far si che per l’ente di appartenenza del lavoratore, lo stesso diventi
un capitale potenziale, cioè risorsa umana che esprime al meglio la
propria capacità produttiva, che dà efficienza al suo reparto, a
vantaggio di chi usufruisce dei servizi da questi resi.
Quando, contrariamente a come succede abitualmente, a
un collaboratore amministrativo, occupatosi da molti anni di patenti, o
decreti espropriativi, o di pratiche di invalidità civile, o di porto
d’armi o porto pistola, o di stato civile e cittadinanza, sol perché in
possesso del titolo di laurea in economia e commercio, gli si è permesso
di transitare nei ruoli della ragioneria, acquisendo precedenza e
preferenza su quei colleghi che da sempre hanno svolto compiti
istituzionali tipici del settore economico e finanziario, quale
contributo potrà venire in aiuto da questi, se non l’impudenza di
aspettare per molto tempo ancora, in attesa che acquisisca i rudimenti
dei servizi ed imparare a prendere confidenza con le più disparate
disposizioni di legge, il più delle volte difficili da assimilare? E
nell’attesa che il nuovo funzionario "premiato dalla riqualificazione"
riesca a dare i frutti per cui viene pagato dallo Stato, cioè che
esplichi la funzione di Direttore amministrativo-contabile per la quale
lavora (almeno da un punto di vista puramente figurativo), chi paga i
tempi della famigerata attesa? Forse il cittadino, che comunque
chiede un servizio allo Stato, non obbligato a sapere se quel servizio
lo debba istruire tizio o caio; o se quel servizio sia più difficile di
un altro? Ahimè, finirà che i tempi della famigerata attesa li
dovrà pagare inevitabilmente il collega non riqualificato, che da tempo
ha imparato a districarsi nel coacervo di leggi e circolari
ministeriali, ma che sicuramente è già esperto delle normative e dei
servizi come mandatario di ordinanze ad personam e perciò dunque gli
toccherà svolgere dei compiti magari più difficili, di maggiore
responsabilità, che sarebbe giusto venissero impartiti a quella funzione
istituzionale propria, prevista contrattualmente, che paradossalmente è
toccata a dipendenti "riqualificati", probabilmente meno capaci, cui
spetterà inequivocabilmente un trattamento economico certamente più
interessante, non commisurato, né al sostanziale grado di
responsabilità, né – tantomeno – alle attitudini possedute.
Credo che non bisognerà più tollerare che
l’inquadramento iniziale nel ruolo, ottenuto a seguito di regolare
concorso, venga inficiato da ingiustizie per iniquità subite
(privilegiando l’anzianità di servizio) a vantaggio di chi, asservendo a
logiche di lottizzazioni sindacali, sia subentrato al posto d’un altro,
scompaginando l’ordine progressivo originario, assegnato inizialmente
dall’amministrazione nel ruolo.
Basterebbe, invece, che la selezione del personale
interno venisse espletata attraverso una attenta disamina del fascicolo
personale degli aspiranti alla qualifica funzionale superiore per la
verifica dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art. 3 del DPR
10/01/1957, n° 3 dello statuto dei lavoratori, espungendo dai criteri
oggettivi per la progressione verticale quei passaggi da un livello
all’altro basati sugli automatismi di carriera legati alla mera
anzianità di servizio.
Il profilo del dipendente verrebbe altresì completato
prendendo in considerazione la pubblicazione di saggi su temi specifici,
pubblicati su riviste specializzate, e gli incarichi esterni per
posizioni di elevata responsabilità, per cariche sociali presso consigli
di gestione e/o organismi di controllo; in analogia all’orientamento
tracciato dai su accennati pronunciamenti giurisprudenziali.
Per quanto mi riguarda personalmente, devo dire che
se ho beneficiato della riqualificazione, ciò lo devo ad una mera
casualità, una bella fortuna, non certo per i miei meriti (se mai ne
abbia), ma perché sono stato favorito dalla posizione nel ruolo. Mentre,
paradossalmente, stupisce osservare che casi come quello di un
collaboratore amministrativo-contabile (7^ qualifica funzionale presso
l’ufficio ragioneria), dottore commercialista, sia rimasto al palo, non
avendocela fatta.
L’esperienza accumulata in anni di lavoro, anche per
incarichi esterni, come quelli di funzionario incaricato della verifica
bimestrale del fondo di consistenza di cassa presso il Comando
provinciale dei Vigili del fuoco; o come componente la Commissione per
l’accertamento dello stato di fuori uso dei beni mobili presso il
predetto Comando; oppure di componente, prima, e presidente, poi, il
Collegio dei Revisori dei conti presso un’istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza; o di componente la Commissione vincite
Enalotto, non mi sono serviti affatto a farmi guadagnare punteggio nelle
su accennate procedure di selezione nei passaggi interni tra le aree.
Avrei trovato onesto e corretto, invece, se il
contratto avesse fatto distinzione tra due categorie di lavoratori: a)
quella relativa alla stragrande maggioranza dei dipendenti, cui
riconoscere - proporzionalmente, attraverso l’istituto degli incentivi
economici, la meritata, conquistata anzianità di servizio, quella
contributiva, per intenderci; destinataria di benefici economici, magari
legati a fasce di anzianità ed alle qualifiche. b) Gli altri dipendenti,
da ricercarsi tra quelli che si distinguono per il merito dei contenuti
professionali mostrati sul posto di lavoro, quelli implicanti un
riconosciuto concorso di partecipazione tecnica (giuridica, contabile,
ecc.) nella predisposizione degli atti amministrativi rassegnati
nell’esercizio delle funzioni. Quei lavoratori, cioè, che contribuiscono
all’istruttoria procedimentale con maggiore "responsabilità negoziale"
rispetto ad altri, coincidente con le vedute, le ansie e le attese
impersonate da chi ha la titolarità dell’amministrazione di
appartenenza. A quest’ultima fascia di dipendenti, a mio avviso, è
giusto che si permetta una opportunità di carriera in più degli altri.
Pressappoco dello stesso tenore sono da leggersi le
sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli; del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Salerno e del Tribunale di Teramo, emesse nel
2001 a tutela della professionalità maturata in anni di servizio, che
hanno sancito il principio ineludibile secondo cui l’anzianità di
servizio non può in alcun modo essere genericamente equiparabile
all’esperienza professionale.
Invero, in uno Stato di diritto, fondato sul
principio costituzionale del rispetto delle regole democratiche, è
necessario poter dare spazio a chiunque ed in egual misura. E
nell'ottica dei principi fondamentali delle libertà di affermazione
della persona, è importante, ai sensi dell’art. 3 della Cost., fare la
differenza tra chi si sia impegnato nel lavoro, con spirito di
sacrificio, acquisendo varie esperienze mirate alla conoscenza e
l’approfondimento di competenze e metodologie (anche informatiche,
potendo vantare degli attestati di risultato), e chi abbia preferito
investire il minimo del proprio contributo nella crescita professionale.
Per cui, sembra giusto e saggio diversificare le posizioni
economico-retributive di entrambe le categorie di persone, in funzione
dell’incidenza del sacrificio da queste offerto; proporzionalmente alle
attese meritocratiche che ciascuno – liberamente, ma responsabilmente –
ha mostrato di sapersi conquistare, in base alle proprie possibilità.
Il guaio è che la precedente riqualificazione è stata
contestata per le aberranti procedure selettive che sono state permesse
nei passaggi di livello tra le aree senza alcuna verifica meritocratica.
E quel che peggio anche quest’ultima tornata contrattuale crea carriere
vuote di seri contenuti professionali in quanto teatro di insipienza e
pressappochismo perché agevola le promozioni di chi è più anziano d’un
altro soltanto, escludendo le opportune verifiche della preparazione
tecnico-attitudinale e non riconoscendo valore alle abilitazioni.
E’ bello poter dire: il Dlgs. 29/93 ha introdotto la
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, affidando
l’organizzazione interna degli uffici all’istituto della contrattazione
collettiva di lavoro, in base a norme di diritto comune. Ma è pur vero
che dalla privatizzazione non si possono sottrarre quegli istituti
normativi che sono strettamente connaturati con una visione
aziendalistica dell’ufficio, riconducibili agli strumenti basilari di
cui si avvale comunemente un’azienda, attraverso il ricorso alle
collaborazioni esterne, che si impersonano nei liberi professionisti,
muniti di abilitazioni professionali, indipendentemente che
abbiano la laurea o che non ce l’abbiano. Ma che proprio queste ultime,
oggigiorno, non sono poi così semplici da acquisire. Poiché, se in
possesso della laurea, l’aspirante all’abilitazione deve svolgere tre
anni di tirocinio (documentato) presso un professionista iscritto al
rispettivo albo professionale ed a termine sostenere un esame dinanzi
una commissione di esperti appositamente costituita. Mentre, se in
possesso di diploma, l’aspirante all’abilitazione deve conseguire una
laurea breve e svolgere tre anni di tirocinio presso un professionista
iscritto al rispettivo albo professionale ed a termine sostenere un
esame dinanzi una commissione di esperti appositamente costituita.
Tra le abnormità sotto gli occhi di tutti, ve n’è una
sulla quale occorrerebbe che il legislatore facesse conoscere il proprio
pronunciamento. E riguarda la valutazione delle specializzazioni (su
materie specifiche del settore), intese come quelle che si conseguono
solamente post-laurea.
Conformemente al combinato disposto legislativo ex
legge 19 novembre 1990, n° 341 ed al D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, sulla
formazione di specialisti presso le scuole di specializzazione, si fa
osservare che, con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 3, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per
l'esercizio delle corrispondenti professioni, ed hanno lo scopo di
fornire ai candidati una adeguata conoscenza di metodi e contenuti
culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo
richiesto da specifiche aree professionali.
Oltretutto, Presso le Università possono essere costituite:
- scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi
post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali
non sia necessario il diploma di laurea;
- scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente
alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio
professionale l'assunzione della qualifica di specialista.
Quanto appena detto, serve a dimostrare che i diplomi
di specializzazione in questione sono comunque direttamente
riconducibili al riconoscimento di titoli abilitativi necessari
all’esercizio della libera professione nei vari settori, che non sono,
né potrebbero essere diversi, per la loro valenza giuridico-legale, da
quelli già posseduti in precedenza da persone fisiche e tuttora validi
sul territorio nazionale.
Finalmente, insomma: sia chiaro che la libera
professione è intesa quella statuita dall'art. 5 - 1° comma - del D.P.R.
26/10/1972, n° 633, che definisce per "esercizio di arti e professioni"
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche .....
(non distinguendo tra laureati e diplomati).
Tuttavia, solo in presenza di valutazioni soggettive
sul confronto tra il professionista A ed il professionista B si sarà in
grado di stabilire la valenza obiettiva della preparazione
tecnico-attitudinale dei due lavoratori autonomi, secondo cui riteniamo
che l’uno sia più bravo dell’altro. Nient’altro. Almeno che non ci si
trovi dinanzi a libere professioni come quelle impersonate
dall’ingegnere professionista (abilitato a firmare elaborati di calcoli
di staticità) o di quella ascrivibile al geometra professionista, cui è
precluso il succitato compito.
Sembra doveroso, per l’occasione, fare osservare che
le specificità del settore in argomento discendono unicamente dalla
legge. Per l’appunto, da una consultazione dei DD.PP.RR. nn° 1067 del 27
ottobre 1953 relativo all’Ordinamento della professione di dottore
commercialista (pubblicato nella G.U. n° 34 dell’11 febbraio 1954) e
1068 del 27 ottobre 1953 relativo all’Ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale (pubblicato nella G.U. n° 34 dell’11
febbraio 1954, appaiono, immediate, due considerazioni: 1) quanto alla
comparazione delle competenze disimpegnate dalle due categorie dei
rispettivi Ordini professionali, nessuna differenza intercorre tra
l’esercizio della libera professione di dottore commercialista e quella
di ragioniere e perito commerciale. La sola differenza intercorrente tra
i dottori in economia e commercio ed i ragionieri è che ai primi è
consentito insegnare nelle varie materie in scuole pubbliche, mentre ai
secondi ciò non è permesso.
2) Quanto alla qualità dei contenuti professionali
delle rispettive competenze, da leggersi in stretto collegamento con la
summenzionata specificità, si citano – a mò d’esempio – alcune delle
seguenti funzioni: è riconosciuta competenza tecnica nelle materie
commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria; la
revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni
indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento
contabile delle imprese; i piani di contabilità per aziende private e
pubbliche.
Ma anche il Registro Nazionale dei Revisori dei
conti, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi del
Dlgs. 27/01/1992, n° 88, abilita al controllo legale dei conti, ed è un
Registro unico, non distinguendo tra laureati e non; senza
distinguo alcuno.
Sicché, si badi bene a non continuare ad espungere i
diplomati abilitati tra i punteggi attribuiti alle specializzazioni. Ne
potrebbe scaturire una discrimina non ammissibile, né sul piano
logico-deduttivo, né sotto il profilo costituzionale (in quanto potrebbe
essere invocata una questione di manifesta infondatezza dell’art. 3
Cost.) nella parte relativa alla violazione di un interesse legittimo
consistente nella disparità di trattamento giuridico per l’univoca
trattazione delle medesime materie specifiche, disimpegnate
indifferentemente sia da laureati con master che da diplomati
abilitati all’esercizio della libera professione.
E’ così vero che le abilitazioni professionali
possono irrobustire l’ossatura di un ente, se si considera che la legge
15/07/2002, n° 145, per effetto dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, apportando delle modificazioni al comma 10,
stabilisce che i dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di
uffici dirigenziali possono svolgere, in aggiunta al altre funzioni,
anche incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni. Sicché questo postulato conterrebbe,
a mio avviso, una sottesa equiparabilità tra il livello di
responsabilità della funzione dirigenziale e quello della funzione di
controllo, esercitata dal revisore dei conti.
Analogamente alla confusione rappresentata da talune
incertezze contrattuali, sembra opportuno additare all’attenzione del
legislatore l’annoso tema sul riordino della dirigenza pubblica, del suo
autorevole ruolo in rappresentanza dell’amministrazione ed in certi casi
con una preparazione approssimativa all’interno dell’assetto produttivo,
senza responsabilità, senza obiettivi da raggiungere. Col dubbio che se
non si rilancerà il prestigio della categoria nell’ottica di una visione
manageriale, con crediti formativi per la partecipazione a stages e
l’assegnazione di un budget di spesa, cui faccia da sfondo l’adozione di
direttive precise, univoche ed inequivocabili (da impartire al personale
dipendente), insieme ad una congrua carica motivazionale, si rischia di
compromettere ogni possibilità di aziendalizzare il lavoro pubblico e di
dare contenuto alla progettualità.
Per concludere, mi auguro che in futuro potrò
assistere ad accordi contrattuali più rispondenti alle fattispecie
produttive, suscettibili di riscontrare tra i lavoratori tanto più
successo quanto più essi si caleranno nella variegata eterogeneità
formativa dei pubblici dipendenti; prevedendo delle differenziazioni
negli inquadramenti giuridici ed economici, e scongiurando quella
politica populista sede di promozione di progressioni indiscriminate e
foriera di appiattimenti delle intelligenze, in spregio soprattutto
della qualità dei servizi resi ed al principio etico della libera
autodeterminazione del lavoro.
Si assicurerà così il reclutamento dei migliori e a
tale modello si dovrà ricorrere anche per deplorare "gli effetti
distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre,
attraverso forme di surrettizia reintroduzione dell'ormai superato
sistema delle carriere, in contrasto con il canone del buon andamento
dell'amministrazione, in ottemperanza al dettato della sentenza della
Corte Cost. n° 194 del 16.5.02.
Sebastiano Battaglia
Funzionario di ragioneria dello Stato -
Revisore dei conti
Per intervenire :
matini@noccioli.it
|
|