Autore: nucciob
In relazione all’oggetto, si chiede cortesemente quanto segue:
premesso che:
- a funzionari di ragioneria (area C) viene richiesto da sempre –
senza soluzione di continuità (per mancanza in organico di qualifiche di
tipo esecutivo) - di produrre i rendiconti finanziari agli organi di
riscontro contabile, predisponendone i relativi atti a corredo,
consistenti nelle contabilità delle spese sostenute e liquidate, le
quali hanno comportato preliminarmente l’impianto di un’istruttoria
procedimentale per la gestione economico-finanziaria dei capitoli di
bilancio;
- considerata la previsione contrattuale del CCNL in oggetto, che
prescrive che i lavoratori dell’area B (in specie la categoria B2),
nell’ambito della specifica professionalità, svolgono attività
preparatorie di atti anche da notificare, predispongono computi,
rendiconti e situazioni contabili semplici, …
- si desidera sapere, se, ad avviso di codesta Testata
può ritenersi legittimato ad astenersi dalla rendicontazione – senza
incorrere in delle sanzioni amministrative - il funzionario di area C,
motivando per iscritto che il lavoro impostogli non rientri nel suo
profilo professionale, in quanto riconducibile a specifica
professionalità posseduta, implicante lo svolgimento di studi o
ricerche, il coordinamento o la direzione di unita, con o senza
rilevanza esterna, nei diversi settori di competenza, provvedendo agli
adempimenti previsti nell’ambito di normative generali, emanando
direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati?
Si ringrazia molto, rimanendo in attesa di cortese riscontro.-
Con vive cordialità. nucciob.-
E-Mail: 1002@tiscali.it
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RISPOSTA
Autore: Redazione "www.ilpersonale.it"
Il caso prospettato attiene allo svolgimento delle c.d. mansioni
promiscue, ipotesi che ricorre allorchè insieme alle mansioni proprie
della categoria di appartenenza vengono svolte altre mansioni riferibili
alla stessa o ad un’altra area funzionale.
Nella specie, ricorrerebbe un caso di scorrimento c.d. verticale,
atteso che le mansioni di rendicontazione finanziaria appartengono al
profilo professionale della categoria B2 del CCNL del comparto
Ministeri.
Tale scorrimento, tuttavia non è di per sé illegittimo (non
comportando un demansionamento) se si tiene conto che (come ha precisato
la giurisprudenza) ove siano espletate mansioni promiscue la prevalenza
di quelle proprie della categoria di appartenenza rispetto a quelle
inferiori (o superiori) svolte deve accertarsi in base alla natura
dell’attività stessa, che non deve avere presenza sporadica od
occasionale, in quanto idonea a qualificare ed esprimere il livello di
professionalità del lavoro stesso (cfr. Cass. civ., Sez. Lav. n.
2637/2000) .
Nel caso di specie, sembra possibile ritenere che le mansioni
(riconducibili all’area C) prevalentemente svolte dai funzionari di
ragioneria, le quali connotano la professionalità del lavoratore,
possano legittimamente coesistere con l’esercizio di mansioni inferiori
(riconducibili, nella specie, all’area B), purché queste ultime non
siano svolte con ricorrenza e con modalità tali da svilire la
professionalità del lavoratore.
A cura della Redazione di www.ilpersonale.it